Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione concernente la revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)

Commento ai singoli articoli

Articolo 2: Campo d'applicazione

USC e ASIG sottolineano che, secondo l’OITC attualmente in vigore, gli impianti di trasporto in condotta «misti» devono essere subordinati alla regolamentazione applicata alle parti dell’impianto più importanti. D’ora in poi devono invece essere sottoposti alla regolamentazione più adeguata. Nei commenti non sono illustrati i motivi alla base di tale proposta di modifica e non sono nemmeno specificati i criteri per determinare la regolamentazione più adeguata. USC e ASIG propongono che per stabilire la regolamentazione più adeguata ci si riferisca agli obiettivi e allo scopo della legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC; RS 746.1).

Articolo 3: Impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC

I Cantoni di AR, FR, JU, NE, VS e ZH nonché UCS, ASIG e SSIGA accolgono con favore la ridefinizione del campo d'applicazione della vigilanza federale e cantonale. Dal punto di vista dei Cantoni di FR, JU e NE, tuttavia, occorrerebbe aggiornare tale delimitazione, illustrata nello schema dell'allegato alla Direttiva concernente l'alta vigilanza.

Il Cantone di SZ apprezza in modo particolare che in futuro le stazioni di rifornimento di gas naturale vengano sottoposte alla vigilanza dei Cantoni.

Il Cantone di VD sottolinea che il campo d'applicazione in relazione alle stazioni di rifornimento di carburanti liquidi o gassosi non è definito in modo sufficientemente chiaro. Poiché sempre più stazioni di rifornimento erogano gas naturale, sarebbe opportuno che l'ordinanza differenziasse meglio i vari tipi di carburante offerti (impianti di rifornimento dei veicoli).

Il Cantone di VS chiede all'UFE di riesaminare l'opportunità di limitare la vigilanza dei Cantoni agli impianti con una pressione d'esercizio massima autorizzata a 5 bar.

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC sono considerati impianti di trasporto in condotta le condotte aventi una pressione d'esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno maggiore di 6 cm. L'USC chiede di esaminare l’opportunità di applicare sempre tali criteri.

Articolo 4: Impianti non sottoposti alla LITC

Il Cantone di LU suggerisce di specificare nei commenti e, se necessario, nell'ordinanza, quali impianti non rientrano nel campo d'applicazione della LITC.

Il Cantone di VD auspica una riformulazione per evitare ambiguità al capoverso 1.

Per UCS, SSIGA e ASIG l'articolo 4 proposto comporta una semplificazione e rimedia a una disparità di trattamento ingiustificata dei combustibili e carburanti gassosi rispetto a quelli liquidi.

Secondo il gruppo d'interessi IG Erdgas, a determinate condizioni gli impianti di trasporto in condotta, come anche gli accumulatori tubolari, possono essere esclusi dalla LITC e, quindi, anche dall'articolo 13 LITC, in quanto la LITC non si applica agli impianti di trasporto in condotta che, ai sensi dell'articolo 4 OITC, fanno parte di un impianto per lo stoccaggio di carburanti e combustibili liquidi o gassosi. Attualmente gli impianti per lo stoccaggio di gas naturale rivestono un ruolo molto importante per il mercato del gas, la loro esclusione non avrebbe alcun senso. Per quanto riguarda il mercato del gas, risulta