Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 15 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)
del territorio. Tuttavia, tale coordinamento deve avvenire in vista degli aspetti con incidenza territoriale e non in relazione agli obiettivi generali di politica energetica o climatica senza riferimento locale.
Swissgas auspica che il rapporto di impatto sull'ambiente e sul coordinamento con la pianificazione del territorio menzionato in diverse disposizioni (art. 8 cpv. 1 lett. b, titolo art. 10, art. 10 cpv. 1) venga denominato sempre con lo stesso nome.
Articolo 11: Piani del progetto
Il PS è favorevole alla modifica dell'articolo 11 lettera b che consentirebbe una migliore visione d'insieme e un maggiore controllo.
L'USC non condivide la motivazione secondo cui i piani generali non presentano alcun valore aggiunto. Un eventuale onere supplementare da parte dei responsabili del progetto comporterebbe tuttavia solo un trascurabile beneficio per i proprietari fondiari interessati. Alla lettera b l'elenco dei contenuti deve inoltre essere completato con le superfici per l'avvicendamento delle colture e alla lettera e devono essere menzionati i portali dei cunicoli.
Articolo 12: Contenuto dei piani di linea e dei piani di situazione
Il PS approva l'elenco non esaustivo di dati e oggetti, visto che permette di creare migliori possibilità di controllo e vigilanza. Secondo UCS e ASIG gli elenchi devono essere redatti in modo da risultare esaustivi e realizzabili per i richiedenti.
L’UCS chiede che siano inclusi nei piani non solo i perimetri di protezione ai sensi dell'articolo 16 OSITC, ma anche le distanze di sicurezza secondo gli articoli 10 e 12 OSITC (distanze dalle fondazioni o dalla vegetazione d'alto fusto, da edifici abitati e non abitati e da altre strade con superficie a rivestimento resistente). Inoltre, devono essere menzionate le strisce di costruzione, incluso l'uso temporaneo e definitivo del suolo nonché le discariche e i siti di installazione.
Swissgas chiede che si completi l'articolo 12 lettera k in modo tale che la disposizione si riferisca solo alle nuove condotte di terzi, situate nel perimetro di protezione a 2 m dalla condotta e notificate all’esercente dell'impianto di trasporto in condotta mediante domanda di costruzione dopo l'entrata in vigore della nuova OITC.
Articolo 13: Picchettamento
Il PS e l’APF/HEV accolgono con favore il picchettamento dei segnali di marcatura, poiché questi ultimi di solito sono le uniche parti dell'impianto visibili ai proprietari fondiari.
Articolo 18: Esame tecnico delle condotte
Secondo ASIG e Swissgas, se necessario, l’IFO può richiedere una documentazione supplementare, secondo l'articolo 18 capoverso 2. In questo modo l'IFO verrebbe autorizzato a richiedere senza limitazioni, oltre ai documenti elencati al capoverso 1, ulteriori documenti non menzionati o prevedibili agli esercenti degli impianti di trasporto in condotta. Gli esercenti dovrebbero però trovare nelle disposizioni giuridiche informazioni esaustive e realizzabili. Per questo motivo è giusto non autorizzare l’IFO a richiedere senza limitazioni ulteriori informazioni o documenti non elencati.