Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 15 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)

I Cantoni FR e VS dichiarano che la delega del controllo degli oneri deve essere oggetto di un accordo tra l'UFE e i Cantoni. Chiedono che la stipula di tali accordi venga menzionata esplicitamente nell'ordinanza. Secondo il Cantone di VS, occorre indicare anche la possibilità di riscuotere emolumenti.

Dal punto di vista dei Cantoni JU, NE e VD la formulazione francese potrebbe indurre a credere che solo i Cantoni possono essere incaricati del controllo degli oneri. La formulazione nel rapporto esplicativo però risulta meno restrittiva. I Cantoni di cui sopra chiedono che l'ordinanza riprenda il testo che figura nel rapporto esplicativo. Esigono inoltre un'adeguata compensazione finanziaria per i compiti trasferiti ai Cantoni.

Poiché il Cantone di SG non dispone delle necessarie capacità per il controllo degli oneri ambientali, chiede che tali controlli vengano effettuati dai terzi consultati dall'UFE.

Articolo 21: Vigilanza tecnica da parte dell'IFO

Il PS accoglie con favore l'intensificazione della vigilanza e parte dal presupposto che siano disponibili le necessarie risorse.

Swissgas chiede la precisazione, perlomeno nel rapporto esplicativo, del tipo di verbale che l'impresa deve stilare in relazione alla costruzione.

Articolo 23: Autorizzazione d'esercizio

Il Cantone di SG esige che all'articolo 23 lettera b «delle singole parti dell'impianto» venga sostituito con «dell'impianto».

Il PS accoglie con favore la semplificazione delle procedure, a condizione che ciò non comporti una riduzione della sicurezza e della vigilanza.

Articolo 24: Autorizzazione d'esercizio generale

UCS e ASIG chiedono un elenco esaustivo e l'eliminazione dell'espressione «in particolare».

Articolo 25: Autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto o di singole parti dell’im-

pianto

UCS e ASIG esigono la cancellazione dell'elenco esaustivo e dell'espressione «in particolare» all'articolo 25 capoverso 2.

Swissgas afferma che i lavori di manutenzione possono essere eseguiti senza approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente. Di conseguenza, questi lavori di manutenzione dovrebbero essere esentati anche dall'obbligo di presentare una domanda di autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto. Swissgas chiede pertanto un’integrazione corrispondente all'articolo 25 capoverso 4. Secondo Swissgas anche l'espressione «cambiamenti costruttivi esigui» non è sufficientemente chiara, motivo per cui propone di sostituirla con «misure di manutenzione» (cfr. art. 25 cpv. 5 lett. d).