Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 15 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)
Il PS approva la modifica in questione, a condizione che non comprometta il rendiconto o si ripercuota in modo negativo sul territorio e sull'ambiente.
Swissgas considera opportuno denominare il rapporto di impatto sull'ambiente e sul coordinamento con la pianificazione del territorio sempre con lo stesso nome (art. 8 e 10).
Articolo 9: Rapporto tecnico
Il PS accoglie con favore il fatto che le misure relative ai rischi naturali gravitazionali siano state incluse nel rapporto tecnico, poiché ciò aumenta la sicurezza per l'uomo e l'ambiente.
UCS e ASIG chiedono che l’elenco risulti esaustivo e realizzabile per i richiedenti.
L’USC critica il fatto che spesso la ponderazione degli interessi non è completa e che perciò il progetto non viene motivato e illustrato in modo sufficiente. Di frequente manca la motivazione relativa alla scelta della linea della condotta nonché l'ubicazione e l'estensione degli impianti accessori. La descrizione del progetto dovrebbe inoltre indicare le modalità previste per lo smantellamento della condotta. Nel rapporto tecnico manca anche una tabella inerente ai fondi utilizzati, inclusa la superficie necessaria temporaneamente o definitivamente nell’ambito del progetto. Per quanto riguarda l’approvazione dei piani, è importante illustrare le garanzie giuridiche per l’utilizzazione del suolo e la condotta. Il rapporto deve infine dimostrare come possa essere assicurato un uso economico della proprietà fondiaria durante la fase di costruzione. Per i motivi illustrati, occorre sviluppare ulteriormente il capitolo dedicato al Rapporto tecnico.
Articolo 10: Rapporto di impatto sull'ambiente e sul coordinamento con la pianificazione del territorio
Secondo il Cantone di AR occorre assicurare che la ridefinizione degli impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 3 non comporti un'estensione dell'obbligo di procedere all'esame dell'impatto sull'ambiente.
In sintesi, diversi Cantoni (AR, BE, FR, NE, VD, ZH) constatano che i requisiti definiti per il rapporto di impatto sull'ambiente e sul coordinamento con la pianificazione del territorio contengono doppioni. La proposta è di non dovere elencare separatamente parti del rapporto che, secondo il manuale EIA dell'UFAM, fanno parte di un rapporto sull'impatto ambientale, ma che si possa fare riferimento al manuale EIA. Il Cantone di GE reputa tuttavia che, vista la natura dell'impianto, sia opportuno rimandare alle lettere b, c, d ed e dell'articolo 10. L’obiettivo è di garantire una documentazione completa nonché uno svolgimento più rapido delle procedure.
I Cantoni di GE e VD propongono di introdurre l’obbligo di presentazione di una relazione ambientale per gli impianti non soggetti a un EIA.
Per motivi di chiarezza terminologica, i Cantoni di JU, VD e VS propongono di sostituire l'espressione «con i piani direttori e di utilizzazione dei Cantoni» con l’espressione «con la pianificazione direttrice e la pianificazione di utilizzazione cantonali».
UCS e ASIG accolgono con favore il fatto che, ai sensi dell'articolo 10, in futuro la procedura di approvazione dei piani preveda un rapporto di impatto sull'ambiente e sul coordinamento con la pianificazione