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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 3 pagine

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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 20xx

G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e

forestali speciali e trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo la cui velocità massima non supera 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall’USTRA.

Art. 71 cpv. 1bis

1bisLa procedura di verifica dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b è retta dall’OETV.

Art. 72 cpv. 1 lett. c n. 5

1Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:

c. i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali:

5. rimorchi a slitta;

Art. 75 cpv. 1 e 2

1In presenza dell’approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV2) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall’importatore.

2In assenza dell’approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall’autorità di immatricolazione.

Art. 105

Abrogato

Art. 120 cpv. 2

2Su richiesta, il Cantone di stanza precedente deve trasmettere al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo o una copia autenticata.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

2 RS 741.511