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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 3 pagine
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 20xx
G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e
forestali speciali e trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo la cui velocità massima non supera 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall’USTRA.
Art. 71 cpv. 1bis
1bisLa procedura di verifica dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b è retta dall’OETV.
Art. 72 cpv. 1 lett. c n. 5
1Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:
c. i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali:
5. rimorchi a slitta;
Art. 75 cpv. 1 e 2
1In presenza dell’approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV2) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall’importatore.
2In assenza dell’approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall’autorità di immatricolazione.
Art. 105
Abrogato
Art. 120 cpv. 2
2Su richiesta, il Cantone di stanza precedente deve trasmettere al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo o una copia autenticata.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr