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Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 7 pagine
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Art. 4b Comunicazione delle modifiche delle tariffe dell’energia elettrica
1Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a motivare ai consumatori finali con servizio universale ogni aumento o diminuzione delle tariffe dell’energia elettrica. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi che comportano l’aumento o la riduzione delle tariffe.
2Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a notificare alla ElCom al più tardi entro il 31 agosto gli aumenti delle tariffe dell’energia elettrica con la motivazione comunicata ai consumatori finali.4
Art. 4c Obbligo della prova e obbligo di notifica in relazione alla fornitura di
elettricità ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bisLAEl
1Su richiesta della ElCom il gestore della rete di distribuzione prova che nella fornitura di elettricità ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bisLAEl, per ogni impianto di produzione, sia proprio che di terzi, nella quota tariffaria per la fornitura di energia sono stati computati al massimo i costi di cui all’articolo 4 capoverso 2. Se la prova non è fornita, i costi non possono essere computati ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bisLAEl.
2Se l’elettricità fornita non proviene dai suoi impianti di produzione, il gestore della rete di distribuzione, per la verifica della plausibilità, notifica annualmente alla ElCom, per ogni tecnologia di produzione, la quantità fornita e il prezzo medio computato nella tariffa. Esso notifica i dati dei grandi impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW singolarmente per ogni impianto di produzione.
Art. 5a Scenario di riferimento
Dopo la sua approvazione, lo scenario di riferimento (art. 9a LAEl) è riesaminato ed eventualmente aggiornato ogni quattro anni.
Art. 5b Principi di pianificazione della rete
1I principi di pianificazione della rete descrivono in particolare i casi di esercizio di utilizzazione della rete rilevanti ai fini del dimensionamento delle reti elettriche, il metodo da applicare e i criteri di valutazione tecnici di rete.
2I gestori di rete che gestiscono impianti con tensione nominale superiore a 36 kV, sono tenuti a pubblicare i propri principi di pianificazione della rete.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6467).