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Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 7 pagine

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Art. 6 Rubrica e cpv. 1

Informazione della ElCom

1I gestori delle reti di distribuzione con tensione nominale pari o inferiore a 36 kV sono esentati dall’obbligo di informazione della ElCom di cui all’articolo 8 capoverso 3 LAEl.

Art. 6a Piani pluriennali

1Nei piani pluriennali di ognuno dei propri progetti di rete i gestori di rete riportano e illustrano quanto segue:

a. la designazione del progetto;

b. il tipo di investimento, in particolare se si tratta di un’ottimizzazione, un rinnovo, un ampliamento o una nuova costruzione;

c. il rispettivo stato della pianificazione, dell’approvazione o della realizzazione;

d. il momento della messa in servizio prevista e l’ordine di priorità;

e. i costi di progetto stimati;

f. la necessità del progetto mediante la prova della sua efficacia economica e tecnica.

2I piani pluriennali delle reti di distribuzione ad alta tensione sono redatti dai gestori di rete entro nove mesi dall’approvazione dell’ultimo scenario di riferimento da parte del Consiglio federale.

Art. 6b Informazione dell’opinione pubblica da parte dei Cantoni

Nell’accordo di prestazioni di cui all’articolo 9e capoverso 2 LAEl è possibile stabilire un indennizzo a favore di un Cantone solamente per i compiti di informazione dell’opinione pubblica che assume oltre il proprio mandato di base e per l’informazione dell’opinione pubblica che fornisce in adempimento di un mandato della Confederazione.

Art. 7 cpv. 3 lett. n e o

3Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare:

n. costi per misure innovative; e

o. costi di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo.