Progetto

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

2I costi di tali misure sono computabili come segue, complessivamente per un importo massimo di 500 000 franchi all’anno:

a. come costi del capitale fino a un importo massimo dello 0,5 per cento dei costi del capitale del gestore di rete computabili nel rispettivo anno; e

b. come costi d’esercizio fino a un importo massimo dello 0,5 per cento dei costi d’esercizio del gestore di rete computabili nel rispettivo anno.

3I gestori di rete documentano le proprie misure innovative nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla ElCom e pubblicano la documentazione in maniera centralizzata. Essi descrivono segnatamente il progetto, il metodo da applicare, i vantaggi previsti e ottenuti nonché le spese.

Art. 13c Costi computabili delle misure di sensibilizzazione nell’ambito della

riduzione del consumo

1Una misura di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo è tale se il gestore di rete tratta i dati di misurazione nel suo comprensorio in modo che i consumatori finali possano confrontare il proprio consumo giornaliero, settimanale e mensile di elettricità con quello di altri consumatori finali dalle caratteristiche di consumo similari.

2I costi di dette misure sono computabili come costi d’esercizio fino a un importo massimo dello 0,5 per cento dei costi d’esercizio del gestore di rete computabili nel rispettivo anno, al massimo tuttavia fino a un importo di 250 000 franchi all’anno.

Art. 13d Costi computabili delle misure di informazione e dell’informazione

dell’opinione pubblica

1Sono considerati costi computabili delle misure di informazione i costi sostenuti dal gestore di rete per la messa a disposizione di informazioni scritte o orali nel quadro di un progetto, precisamente circa l’entità, la necessità e lo svolgimento temporale del progetto nonché le previste ripercussioni su ambiente, territorio e persone interessate dal progetto, sempre che queste informazioni siano necessarie per consentire a tali persone di crearsi un’opinione ed eventualmente partecipare alla procedura (art. 15 cpv. 3bislett. b LAEl).

2Sono considerati costi computabili dell’informazione dell’opinione pubblica le tasse riscosse dall’UFE presso i gestori di rete per l’informazione dell’opinione pubblica da parte dei Cantoni secondo l’articolo 6b.

3I costi computabili ai sensi del presente articolo sono considerati costi d’esercizio computabili.

Art. 24 cpv. 2 primo periodo

2Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili fissa in direttive regole trasparenti e non discriminatorie per l’immissione di elettricità al prezzo di mercato di riferimento ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 o 105 capoverso 1 OPEn. …