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Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 7 pagine

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Art. 8a cpv. 1 parte introduttiva, lett. a frase introduttiva e numero 3 nonché cpv. 2 lett. c

1Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:

a. un contatore di elettricità elettronico presso il consumatore finale, il produttore o l’impianto di stoccaggio che:

3. dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un’altra che consenta agli interessati perlomeno di consultare i valori misurati al momento del rilevamento e i profili di carico secondo il numero 2, e

2L’interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di:

c. fornire all’interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico;

Art. 8c cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 5 e 6

1Quando dà il consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio concorda con il gestore di rete in particolare: …

5Per evitare un grave e imminente pericolo per l’esercizio sicuro della rete, il gestore di rete può installare un sistema di controllo e di regolazione intelligente anche senza il consenso dell’interessato.

6In presenza di un tale pericolo, può impiegare tale sistema anche senza il consenso dell’interessato. Tale impiego ha la priorità sui controlli da parte di terzi. Il gestore di rete informa gli interessati almeno una volta all’anno e su richiesta in merito agli impieghi ai sensi del presente paragrafo.

Art. 12 cpv. 1

Abrogato

Art. 13a lett. b

Per costi computabili si intendono:

b. i costi del capitale e i costi d’esercizio dei sistemi di controllo e regolazione impiegati ai sensi dell’articolo 8c, compresa la rimunerazione versata (art. 8c cpv. 1 lett. c).

Art. 13b Costi computabili delle misure innovative per le reti intelligenti

1Una misura innovativa per le reti intelligenti è tale se consente di sfruttare e utilizzare metodi e prodotti innovativi del settore ricerca e sviluppo al fine di rendere la rete più sicura, performante o efficiente.