Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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particolarmente intenso e ricorre a infrastrutture di comunicazione comuni. Inoltre, criteri come la lingua, l’appartenenza regionale soggettiva o il flusso di pendolari sono centrali.
Art. 48 Offerte mediatiche per determinati gruppi della popolazione
L’articolo prevede, a differenza della LRTV, accordi sulle prestazioni per offerte giornalistiche professionali che non si rivolgono a un ampio pubblico come le offerte generaliste (cfr. prestazioni informative regionali attuali), ma propongono un’alternativa sulla base del proprio punto di forza tematico e/o del pubblico cui si rivolgono. Una tale offerta può fare riferimento a una o più regioni o a una regione linguistica. A livello contenutistico il fornitore di media può specializzarsi su un tema specifico, fornendo un’offerta tematica, ad esempio un’offerta sportiva destinata a una regione o un’offerta sovraregionale che ponga l’accento su una determinata affiliazione culturale o artistica.
Il fornitore di media può però anche posizionare la sua offerta in modo ampio sotto il profilo dei contenuti, rivolgendo però i relativi contenuti a un determinato gruppo di destinatari. In tal senso è ipotizzabile ad esempio un’offerta che comprenda prestazioni informative (relative alla politica, all’economia, alla cultura, alla società e allo sport), ma che interpelli un gruppo della popolazione specifico, ad esempio giovani di una determinata regione linguistica. Questo a differenza delle offerte di cui all’articolo 47 (prestazioni informative regionali), che come offerta generalista sono destinate a un ampio pubblico.
Il fornitore di media definisce lui stesso la regione cui la sua offerta si rivolge. Una tale area può ad esempio corrispondere a un grande agglomerato, una regione o una regione linguistica.
Art. 49 Offerte mediatiche partecipative per determinati gruppi della popolazione
L’articolo – come la LRTV – prevede la conclusione di accordi sulle prestazioni con fornitori di servizi mediatici in cui la maggior parte dei contenuti non sono creati da giornalisti professionisti ma da collaboratori volontari del pubblico. Un simile coinvolgimento del pubblico presuppone l’esistenza di una piccola organizzazione mediatica che sia in grado di condurre in modo quanto più professionale possibile un piccolo team e coordinare i collaboratori volontari, che generalmente lavorano a gratis. Dalla direzione di un fornitore di media di questo tipo ci si attende che disponga di conoscenze giornalistiche professionali e sia in grado di accompagnare e guidare i collaboratori volontari in modo adeguato (cpv. 2).
Per coinvolgere opportunamente il pubblico, come per l’articolo 48 è previsto di mettere l’accento su determinati gruppi della popolazione (i cosiddetti «community media»). Sotto il profilo contenutistico, un’offerta partecipativa può comprendere, come oggi, uno o più temi chiave (cpv. 3).
Capoverso 4: Il relativo fornitore di media definisce lui stesso la regione geografica cui la sua offerta si rivolge. Può trattarsi di un grande agglomerato, una regione o una regione linguistica.
3.4.3.2 Sezione 2: Conclusione di accordi sulle prestazioni
Art. 50 Condizioni generali
Le condizioni generali per la conclusione di un accordo sulle prestazioni corrispondono in ampia misura ai requisiti generali che hanno portato all’attribuzione della concessione secondo il diritto vigente (art. 44 cpv. 1 LRTV). La lettera c contiene ora anche la disposizione secondo cui non devono essere rivelate solo le partecipazioni, ma anche la struttura organizzativa. Secondo il diritto vigente, un’emittente deve rivelare sue partecipazioni ma non fornire informazioni in merito ad altre società del gruppo che hanno rivestito un ruolo per la fornitura di prestazioni. Pertanto finora era potenzialmente possibile spostare i ricavi all’interno di società del gruppo, in contraddizione con la legge sui sussidi e la LRTV.
A ciò vanno ad aggiungersi i presupposti centrali per le offerte informative di particolare interesse pubblico. In materia di esigenze relative a un giornalismo di qualità, la lettera d prevede per tutti i fornitori