Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 53 Contenuto e durata degli accordi sulle prestazioni
L’articolo disciplina i settori che devono essere regolamentati nell’accordo sulle prestazioni. Nell’accordo sulle prestazioni si concretizza l’offerta informativa presentata nella candidatura. La portata e la periodicità sono anch’esse regolamentate, così come le esigenze in termini di qualità dell’offerta (cpv. 1). Sono inoltre disciplinate ulteriori esigenze e condizioni, in particolare l’adattamento dei programmi alle esigenze delle persone affette da una disabilità sensoriale, l’archiviazione, la garanzia della qualità redazionale, le condizioni di lavoro o la formazione e formazione continua come pure il rendiconto nei confronti della Commissione e del pubblico (cpv. 1 lett. d). L’accordo sulle prestazioni disciplina anche il modo di utilizzare i proventi dal canone per i media elettronici,
Capoverso 2: Un accordo sulle prestazioni è concluso per una durata determinata, per un massimo di cinque anni. Alla scadenza di tale periodo il fornitore di media non può, sulla base della sua prestazione attuale, esigere un ulteriore accordo sulle prestazioni. Se però ha fornito la prestazione informativa concordata, la Commissione può prolungare l’accordo un’unica volta per la stessa durata. Scaduto questo periodo, il fornitore di media può nuovamente candidarsi per un accordo sulle prestazioni nel quadro di una procedura di gara, a condizione che la Commissione ne preveda uno.
Art. 54 Cessione dell’accordo sulle prestazioni e notificazione delle partecipazioni
La cessione dell’accordo – come oggi il trasferimento di una concessione ai sensi della LRTV – necessita dell’approvazione della Commissione, ciò significa che deve essere notificata alla stessa. La Commissione deve decidere se il nuovo fornitore di media è in grado di fornire nel complesso la prestazione concordata e verifica se egli adempie alle condizioni generali ai sensi degli articoli 50 e 52. Lo stesso controllo è eseguito dalla Commissione quando la struttura partecipativa di un fornitore di media cambia in modo considerevole (trasferimento economico) e quando il fornitore di media acquisisce partecipazioni rilevanti detenute in altre aziende mediatiche.
3.4.3.3 Sezione 3: Finanziamento
Art. 55 Ammontare dei contributi
Il Consiglio federale stabilisce l’importo che spetta alle offerte informative conformemente all’articolo 46 (cfr. art. 77). La ripartizione delle risorse finanziarie in tre categorie di offerte ai sensi degli articoli 47 a 49 avviene per mano della Commissione.
Capoverso 1: La Commissione assegna alle offerte una quota del canone per i media elettronici una volta ricevute le domande. Tale procedura si distanzia dalla prassi attuale, secondo cui il DATEC deve comunicare nel bando di gara le quote di proventi del canone per le zone di copertura definite. Per la determinazione dell’importo delle singole quote del canone la Commissione considera in primo luogo dei costi di produzione della prestazione informativa concordata (numero di giornalisti professionisti, ecc.), nonché della base economica del fornitore di media (ad es. finanziato esclusivamente con introiti commerciali vs. privo di pubblicità, struttura imprenditoriale e del gruppo, altre possibilità di finanziamento). Inoltre, tiene conto delle condizioni ed esigenze in base all’accordo sulle prestazioni, ad esempio delle spese derivanti dalla diffusione dell’offerta in una forma adeguata fruibile dalle persone affette da disabilità sensoriali.
Art. 56 Impiego dei mezzi finanziari e presentazione dei conti
Il capoverso 1 chiede che i fornitori di media impieghino i mezzi finanziari del canone per i media elettronici secondo i principi riconosciuti della buona prassi. Essi si ispirano alle disposizioni attuali (art. 41 e 42 LRTV). I fornitori di media devono impiegare i mezzi finanziari in modo razionale e conforme alle prescrizioni. Il concetto di economicità si orienta alla terminologia della LCF e comprende i criteri della parsimonia, dei rapporti tra i costi e l’utilità e dell’efficacia.