Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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completa dell’utilizzo conforme alle disposizioni dei fondi, essa deve avere la possibilità di effettuare esami completivi in loco.
Art. 61 Provvedimenti in caso di violazione degli obblighi
La legge mette a disposizione della Commissione delle misure applicabili senza il consenso del fornitore di media qualora constati una violazione dell’accordo sulle prestazioni o se i presupposti generali non sono più del tutto adempiuti. Può esigere l’adempimento corretto dell’accordo o sospendere quest’ultimo e – in ultima ratio – recedere dallo stesso.
Se il fornitore di media commette ripetutamente delle violazioni, ciò può ripercuotersi anche sul suo accordo sulle prestazioni. In tal caso la Commissione ha la competenza per sospendere l’accordo sulle prestazioni o recedervi. Tali misure «contrattuali» vanno ad aggiungersi alle misure di cui all’articolo 100che la legge prevede per tali violazioni. L’AIR può chiedere alla Commissione la recessione dall’accordo sulle prestazioni qualora un fornitore abbia violato ripetutamente o gravemente le disposizioni di cui all’articolo 6.
3.5 Titolo quinto: Trasmissione di offerte mediatiche
Art. 62 Principi
Secondo il capoverso 1 dell’articolo relativo ai principi, ogni fornitore di media è libero di scegliere come diffondere le proprie offerte: può farlo direttamente (ad es. via OUC o tramite il proprio sito web) o affidare questo compito a un fornitore di servizi di telecomunicazione (FST).
Capoverso 2: I fornitori di media che diffondono direttamente le loro offerte mediatiche non sono FST ai sensi del diritto sulle telecomunicazioni. Per la comunicazione in situazioni eccezionali e di crisi è comunque sensato prevedere lo stesso tipo di regolamentazione per i FST che rientrano nel diritto sulle telecomunicazioni e per i fornitori di media che non sono FST ai sensi della LTC.
Il capoverso 3 disciplina la competenza in caso di litigio. Trattandosi di aspetti tecnici, non occorre una valutazione da parte di una commissione indipendente. Spetta pertanto all’UFCOM decidere ad esempio in merito a obblighi di diffusione, alla definizione di risarcimenti per la diffusione o alla definizione di interfacce tra fornitori di media e FST.
Art. 63 Frequenze per la radiodiffusione via etere
L’articolo 25 prevede che il Consiglio federale approvi il Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF). La disposizione della LTC non contiene prescrizioni relative alla politica dei media. La messa a disposizione di frequenze per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi in base all’articolo 93 Cost. è necessaria nella presente legge.
Il PNAF è una base vincolante che consente alle unità organizzative dell’Amministrazione federale, preposte all’assegnazione delle frequenze, di svolgere i propri compiti. L’attribuzione delle frequenze nel PNAF comporta la suddivisione dello spettro in funzione delle diverse categorie di servizi di radiocomunicazione conformemente al Regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). È pertanto vincolante anche a livello internazionale.
Il piano fornisce una sintesi sull’utilizzo dello spettro delle frequenze a livello nazionale e differenzia bande civili e non civili o condivise, e attribuzioni primarie e secondarie. Le assegnazioni specifiche di frequenze a diverse categorie d’utilizzatori, come ad es. per la radiodiffusione, sono registrate direttamente nel piano, oppure inserite come riferimento negli allegati.
La radiodiffusione (broadcasting service) è un «servizio di radiocomunicazione con statuto primario» stabilito dall’UIT ed è necessario per distinguersi dai servizi mobili.