Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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di media determinate strutture e processi ai fini del controllo della qualità. Presso i fornitori di media partecipativi, occorre badare al fatto che i contenuti siano prodotti in ampia misura da collaboratori volontari. In tale ambito si applicano requisiti minori. I responsabili dell’organizzazione mediatica devono essere in grado di accompagnare i liberi professionisti nel loro lavoro affinché i principi giornalistici siano rispettati.
La disposizione di cui alla lettera e, secondo cui occorre rispettare le condizioni di lavoro del settore, era già prevista dal diritto vigente.
Le offerte mediatiche devono essere prodotte prevalentemente in Svizzera (lett. f), e il fornitore di media deve avere sede o domicilio in Svizzera (lett. g). L’obbligo di sede o domicilio in Svizzera garantisce che i fornitori di media si concentrino sulle questioni sociali, politiche e culturali della Svizzera;
inoltre, i fornitori di media che sottostanno alla giurisdizione della LME possono essere chiamati a rispondere dei propri atti anche in Svizzera.
Secondo la lettera h, considerata l’indipendenza dei media sancita dalla Costituzione, la Commissione non può concludere accordi sulle prestazioni né con organizzazioni politiche né con comunità religiose.
Art. 51 Trattamento delle domande
La Commissione stabilisce in una direttiva i requisiti e i criteri concreti per la conclusione di accordi sulle prestazioni e ne rende conto annualmente al pubblico. Menziona anche i criteri concreti che sono determinanti per la valutazione delle candidature. Annuncia inoltre le singole tappe della procedura e la tabella di marcia per la presentazione delle candidature sino alla conclusione dell’accordo sulle prestazioni. Per le offerte ai sensi dell’articolo 45può sentire le cerchie interessate. Si tratta in particolare dei relativi Governi cantonali, altri attori del mercato e gruppi d’interesse (cpv. 2).
A seguito della sua decisione positiva in merito a una candidatura, in base al capoverso 3 la Commissione conduce negoziati con i fornitori di media e disciplina i dettagli per la fornitura dell’offerta informativa (cfr. anche art. 53). Su domanda del richiedente il respingimento può essere motivato in una decisione (cpv. 4). Alla procedura si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (RS 616.1, in particolare art. 16 cpv. 5 e art. 19).
Art. 52 Criteri relativi alla conclusione di accordi sulle prestazioni
L’attribuzione di mandati di prestazioni avviene in base a criteri. La procedura di selezione avviene sulla base di criteri stabiliti per legge, la cui ponderazione rientra fondamentalmente nel margine di apprezzamento della COMME – ad eccezione del capoverso 3: in caso di offerte equivalenti la Commissione privilegia la richiesta che contribuisce maggiormente alla pluralità dei fornitori, delle opinioni e dell’offerta nella regione.
L’offerta informativa viene in seguito esaminata rispondendo alle domande successive: quali temi o settori tematici ricopre una determinata offerta? Quanto è ampia l’offerta (esempio: 3 contributi online al giorno; Radio: 2 ore di informazione radiofonica al giorno)? Per le offerte mediatiche per determinati gruppi della popolazione e le offerte partecipative: a quale regione geografica si rivolge l’offerta? A quale pubblico concreto è indirizzata? Su quali vettori è diffusa l’offerta? Si tratta di un’offerta innovativa? Infine, l’offerta è comparata alle offerte già esistenti nell’area in questione.
Per essere presa in considerazione per un accordo sulle prestazioni, l’offerta deve offrire un valore aggiunto, deve quindi contribuire alla pluralità dell’offerta (cpv. 1 lett. d). La Commissione analizza in seguito l’intera offerta mediatica della regione in questione. Se nel relativo mercato mediatico esiste già un’offerta comparabile, essa non conclude alcun accordo sulle prestazioni (lo scopo non è avere sempre più accordi sulle prestazioni per offerte dello stesso tipo). Deve essere tenuto debitamente conto delle regioni, incluse le regioni linguistiche (cpv. 2)