Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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I capoversi 2 e 3 precisano il fine dei mezzi finanziari. Escludono ad esempio un sovvenzionamento trasversale di altre offerte del fornitore al di fuori della prestazione concordata.

Il capoverso 4 stabilisce che le eventuali eccedenze derivanti dallo svolgimento dell’attività sostenuta non devono creare un aumento delle spese ma servano quale riserva destinata a coprire future perdite.

3.4.3.4 Sezione 4: Relazione e vigilanza

Art. 57 Rendiconto nei confronti del pubblico

I fornitori di media cofinanziati mediante fondi pubblici necessitano di un ampio consenso e una legittimazione presso la popolazione. Per questo motivo sono obbligati a informare regolarmente l’opinione pubblica in merito alle loro offerte e alla loro fruizione. Ciò consente una riflessione pubblica sulle prestazioni e sul significato del servizio pubblico. I dettagli sono disciplinati nell’accordo sulle prestazioni.

Art. 58 Relazione da presentare alla COMME

I fornitori di media che hanno concluso un accordo sulle prestazioni devono presentare annualmente alla Commissione una relazione relativa alle loro prestazioni informative (cpv. 1 lettera a). Questa disposizione si orienta all’articolo 18 LRTV. La relazione deve ora essere presentata alla Commissione che stabilisce le esigenze quanto alla relazione annuale.

Il capoverso 1 lettera b corrisponde all’attuale articolo 42 LRTV e obbliga i fornitori di media a presentare alla COMME il rapporto d’attività, il conto annuale, il preventivo, la pianificazione finanziaria e la relazione annuale. Alla lettera c il legislatore prevede che l’ufficio di revisione presenti al consiglio d’amministrazione una relazione completa con le sue constatazioni circa il rendiconto e il sistema di controllo interno nonché circa l’esecuzione e il risultato della revisione (cfr. art. 728b cpv. 1 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). In questo modo anche l’autorità di vigilanza riceve informazioni adeguate in merito alle fattispecie rilevanti. Il conto annuale dovrebbe fornire informazioni relative alle voci di spesa per cui sono impiegati i mezzi, ma non sul fatto se la fornitura delle prestazioni avviene in modo economico. La prova può essere fornita mediante indicatori di riferimento e paragoni. Ora la Commissione è responsabile della sorveglianza finanziaria.

La Commissione precisa in un accordo sulle prestazioni le esigenze riguardanti la relazione e illustra in che misura tale relazione deve essere resa accessibile al pubblico (cpv. 2). Poiché la maggior parte dei fornitori di media è strutturato in forma di società per azioni, essi sono comunque tenuti in base al codice delle obbligazioni a presentare il loro rapporto annuale e il conto annuale (art. 662 CO).

Art. 59 Verifica dell’adempimento dell’accordo sulle prestazioni

Nel corso della durata dell’accordo sulle prestazioni la Commissione esamina se il fornitore di media fornisce la prestazione informativa concordata a livello tematico, quantitativo e qualitativo. Nelle sue verifiche ingloba anche la fruizione dell’offerta da parte dei gruppi target della popolazione. Può fondarsi a tale scopo su studi propri o, all’occorrenza, sui risultati di studi di terzi da essa commissionati. La verifica si fonda sulle relazioni consegnate dal fornitore di servizi mediatici. Qualora la Commissione, sulla base delle sue analisi, giunga alla conclusione che la prestazione concordata è stata fornita in modo carente o non è stata fornita, può adottare delle misure (cfr. art. 61). Lo stesso vale quando constata che il fornitore di media non adempie più a una o più presupposti della concessione.

Art. 60 Sorveglianza finanziaria

Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente (art. 42 LRTV). Il nuovo capoverso 2 tiene conto del fatto che le forme organizzative dei fornitori di media diventano sempre più complesse; spesso vengono esternalizzati interi settori della fornitura di prestazioni. Affinché la Commissione possa farsi un’idea