Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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Capoverso 3: Al momento della liberazione di queste frequenze (DATEC) e del rilascio di concessioni di radiocomunicazione, le autorità competenti (ComCom, DATEC) considerano il fabbisogno necessario a soddisfare gli obblighi di diffusione conformemente all’articolo 64. A tale scopo consultano la COMME. Il fabbisogno si basa sugli accordi sulle prestazioni che possono riferirsi a offerte mediatiche lineari e comportare un obbligo di diffusione.

Art. 64 Obbligo di diffusione

Per garantire che le offerte mediatiche sostenute giungano al pubblico, è previsto un obbligo di diffusione.

Capoverso 1: L’obbligo di diffusione generale si limita alle offerte mediatiche lineari oggetto di una concessione o di un accordo sulle prestazioni. Queste offerte mediatiche devono essere diffuse in modo invariato, completo e – ad eccezione della diffusione via etere terrestre – a titolo gratuito. Possono essere diffuse su linea o via etere terrestre. I FST devono rendere disponibili le offerte mediatiche lineari in modo raggruppato. Si tratta soprattutto di quei FST che propongono radio o televisione (OTT, «non managed networks ») tramite le classiche reti di radiodiffusione («managed networks») o via Internet «over the top».

L’obbligo di diffusione si limita alle offerte mediatiche esistenti che soggiacciono all’obbligo di diffusione e che corrispondono facilmente alle forme di preparazione tecnica e ai servizi ivi abbinati dei FST. Si tratta di conversioni di formati usuali nel settore, di adeguamenti d’interfaccia e di conversione di metadati e di segnali di comando (ad es. conversione di HDTV con teletext digitale in SDTV con teletext analogico o l’integrazione di contenuti su richiesta in un’offerta mediatica propria.

Capoverso 2: Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione a offerte mediatiche non lineari (lett. a) e a servizi abbinati a offerte mediatiche e che presentano un nesso contenutistico (lett. b). Ottiene così la possibilità di tener conto della crescente importanza delle offerte mediatiche non lineari. I servizi abbinati si riferiscono a tutte le offerte mediatiche che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, e non soltanto a quelle con un mandato di prestazioni, questa precisazione è rilevante soprattutto per i servizi destinati alle persone con una disabilità sensoriale. Il Consiglio federale può sottoporre all’obbligo di diffusione offerte mediatiche estere che forniscono un contributo particolare alla formazione, allo sviluppo culturale o alla libera formazione delle opinioni (lett. c). Si pensi in particolare alle offerte mediatiche estere a cui partecipa la Svizzera e diffuse in una lingua nazionale svizzera (ARTE, 3sat, TV5, EURONEWS).

Capoverso 3: Contrariamente al principio della gratuità, in caso di una diffusione via etere terrestre il concessionario di radiocomunicazione ha diritto a un’indennità a copertura dei costi nonostante l’obbligo di diffusione (accesso garantito).

Art. 65 Trasporto e interfacce

Capoverso 1: Il trasporto dell’offerta mediatica fino all’interfaccia tra il fornitore di media e il fornitore di servizi di telecomunicazione spetta al fornitore di media. Vale lo stesso per l’assunzione dei costi.

Capoverso 2: Nell’interesse di un mercato dei contenuti mediatici aperto a tutti gli attori, il Consiglio federale deve disporre di un potere di impartire istruzioni volte alla creazione di interfacce che consentano a livello tecnico di impedire l’esclusione di determinati attori e di preservare un mercato aperto agli apparecchi elettronici che consentono di trattare e utilizzare i media.

Art. 66 Preparazione tecnica

La trasmissione di offerte mediatiche mediante telecomunicazione si svolge in tre tappe: trasporto,

preparazione e diffusione. Il presente articolo disciplina la preparazione tecnica delle offerte da parte dei FST. Comprende essenzialmente l’esercizio di servizi o procedimenti tecnici che consentono al