Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo

FST di trasmettere le offerte ai clienti finali in una forma per lui idonea. Si pensi all’adattamento del segnale allo standard tecnico di rete (ad es. conversione DVB – IPTV), alla selezione e al raggruppamento delle singole offerte e/o alla loro codificazione. I servizi comprendono anche l’integrazione dei contenuti in una propria guida elettronica dei programmi (EPG) e la loro classificazione e priorizzazione. Nell’ambito della preparazione tecnica, il FST completa il segnale con informazioni che servono a comandare gli impianti di ricezione (televisore, decoder, smart card o applicazione), ad esempio codici per il decriptaggio delle offerte, prescrizioni a livello della protezione dei giovani o restrizioni di registrazione. La preparazione comprende anche servizi che servono alla commercializzazione dei contenuti o che forniscono raccomandazioni individuali ai clienti finali. Quanto alla diffusione tradizionale dei segnali, ad esempio tramite un cablo operatore, la responsabilità del FST termina alla presa dell’utente finale. Se però per la ricezione e l’utilizzazione dei segnali o delle offerte è necessario un impianto messo a disposizione dal FST, la preparazione comprende anche questo impianto.

Capoverso 1: I FST devono essere fondamentalmente autorizzati ad applicare procedimenti tecnici diversi indipendentemente dalle esigenze dei fornitori di media. Il contenuto dell’offerta mediatica non deve cambiare, mentre la funzionalità cambia solo se viene attivamente selezionata dall’utente, ad esempio modificando la programmazione o la navigazione nella cronologia stabilita dalla redazione o scegliendo una particolare offerta mediatica.

Il capoverso 2 vuole rendere reperibili le offerte mediatiche con concessione o accordo sulle prestazioni ai sensi dell’articolo 62 all’interno dei servizi di telecomunicazione con un tipo di offerta corrispondente. Basta che l’offerta mediatica esistente sia segnalata allo stesso modo del resto dell’offerta, a tale scopo possono essere considerati i criteri di filtraggio scelti attivamente dall’utente. Se il FST procede alla preparazione secondo lo stato della tecnica, il fornitore di media non può esigere alcun dispositivo proprietario dal FST. I contenuti del servizio pubblico dovrebbero tuttavia attenersi agli standard internazionali stabiliti. In questo caso l’emittente assume i costi inerenti la ripresa e/o l’interfaccia.

Capoverso 3: Affinché i fornitori di media autorizzati ai sensi del capoverso 2 possano verificare il rispetto dei diritti concessi da questa disposizione, occorre accordare loro un diritto ad essere informati.

Il capoverso 4 vuole dare al Consiglio federale la possibilità di rendere determinati servizi abbinati accessibili a tutta la popolazione. La diffusione di offerte mediatiche di terzi può così essere legata all’esigenza di una preparazione tecnica di determinati servizi abbinati.

Art. 67 Limitazioni

In presenza di specifici motivi di intervento legali o di diritto internazionale, l’autorità di vigilanza

(UFCOM) può limitare la diffusione di una determinata offerta mediatica. Può essere il caso se questa viola il diritto internazionale delle telecomunicazioni vincolante o viola durevolmente e in modo grave le disposizioni di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera in materia di esigenze minime relative al contenuto. Su richiesta della Commissione l’UFCOM può anche limitare o vietare la trasmissione se si è in presenza di un divieto di trasmissione; un tale divieto può tuttavia essere chiesto solo se sussiste una violazione particolarmente grave del diritto. Questa disposizione corrisponde all’articolo 52 capoverso 1 della LRTV.

La lettera a prevede la possibilità di interventi da parte delle autorità se la diffusione dell’offerta mediatica viola il diritto internazionale delle telecomunicazioni vincolante per la Svizzera (ad es. il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, che prescrive su quali frequenze possono essere trasmessi i programmi di radiodiffusione).

La lettera b crea un legame con le disposizioni di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera in materia di programmi, pubblicità o sponsorizzazioni. Secondo l’articolo 5 capoverso 1 CETT, la Svizzera deve fare in modo che le offerte mediatiche rilevanti di sua competenza rispettino le disposizioni pertinenti degli articoli 7 – 18 CETT (vedi messaggio LRTV, FF 2003 1399). Vi è anche la possibilità di procedere contro le offerte illecite dei fornitori esteri di media.