Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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La lettera c prevede inoltre una limitazione o un divieto di trasmissione se, su richiesta dell’AIR, la Commissione ha sancito un divieto di trasmissione dell’offerta mediatica ai sensi dell’articolo 111.

Trattandosi di un intervento molto pesante, le competenze sono ripartite su due autorità: la Commissione pronuncia il divieto di trasmissione e l’UFCOM la limitazione o il divieto di diffusione.

Affinché la Svizzera possa continuare ad assumere la sua responsabilità in quanto Paese emittente, un intervento deve già essere possibile al momento dell’istradamento, anche se ora non si parla più generalmente di «trasmissione» (cfr. LRTV) ma piuttosto di «diffusione». Conformemente allo stato della tecnica i fornitori in questione devono dunque garantire che le offerte mediatiche non siano più diffuse né, se necessario, istradate.

L’articolo 52 capoverso 2 LRTV non viene ripreso. Vigono le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Secondo l’articolo 31 LTAF le decisioni delle autorità di vigilanza possono in principio essere oggetto di un ricorso amministrativo presso il Tribunale amministrativo federale. La seconda tappa dell’esame è realizzata dal Tribunale federale, secondo l’articolo 82 capoverso 1 lettera a in combinato disposto con l’articolo 86 capoverso 1 lettera a LTF (ricorso in materia di diritto pubblico). Le disposizioni dell’articolo 82 segg. nonché dell’articolo 90 segg. LTF si applicano alla procedura di ricorso e alle condizioni.

Art. 68 Televisione in differita

In Svizzera, la televisione in differita (chiamata anche catch-up TV) trova sempre più seguaci. Visto che anche in questa particolare costellazione, in fondo, il pubblico non fa nient’altro che guardare la televisione, si giustifica un’applicazione analoga delle regole e dei meccanismi di protezione della televisione lineare a questa particolare forma di fruizione non lineare. Altrimenti, le disposizioni giuridiche valide per la televisione potrebbero facilmente essere eluse per la televisione in differita. Concretamente ciò significa che le disposizioni in merito a pubblicità e sponsorizzazione, le prescrizioni sulla protezione dei giovani e altri principi relativi ai contenuti applicabili alla televisione lineare possono essere estese anche alla televisione in differita.

La responsabilità per le offerte della televisione in differita incombe ai FST e non alle emittenti televisive. Pertanto, la legge obbliga i FST a proporre i programmi televisivi svizzeri da loro registrati così come li hanno diffusi in modo lineare e registrati. Il rispetto delle regole vigenti per la televisione lineare è così facilmente garantito anche per la televisione in differita, e può essere imposto in ogni caso alle emittenti televisive.

Dato che la televisione in differita è suscettibile di porre un problema a livello della tutela dei giovani poiché l’orario di programmazione non è più un «criterio di protezione», la legge abilita il Consiglio federale a emanare disposizioni specifiche volte alla tutela dei giovani per questa specifica fruizione televisiva. Anche in questo campo occorre tener conto dei lavori dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali relativi alla prevista legge federale sulla protezione dei minori nell’ambito di film e videogiochi, soprattutto l’introduzione di un sistema unitario di classificazione in base all’età (cfr. art. 8 qui sopra), assolutamente indispensabile per valutare l’orario di programmazione di una trasmissione.

Art. 69 Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione di diffondere comunicati urgenti

A titolo di complemento rispetto agli obblighi dei fornitori di media con mandato di prestazioni (art. 20 cpv. 3) esiste la possibilità di obbligare anche i fornitori di servizi di telecomunicazione a diffondere comunicati di polizia urgenti al fine di raggiungere il maggior numero di persone possibile, anche coloro che non fruiscono di alcun media con mandato di prestazioni.

Il fornitore di servizi di telecomunicazione non ha alcuna responsabilità giuridica per il contenuto dei comunicati, né a livello di diritto della radiodiffusione, né civile o penale. È responsabile l’autorità che ordina la diffusione del comunicato.