Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

fatturato, l’AFC è tenuta a fissarne l’importo mediante decisione, sempre che non esista già una decisione passata in giudicato (capoverso 3). L’AFC può utilizzare i crediti IVA per compensare gli importi del canone fatturati e non ancora corrisposti (capoversi 4 e 5), e può esigere garanzie per il canone adottando i provvedimenti previsti dalla LIVA (capoverso 6). La procedura di ricorso non è retta dalle disposizioni speciali della LIVA, basate sul principio dell’autoaccertamento, bensì dalla PA (capoverso 7).

Art. 90 Relazione dell’AFC

Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 70c LRTV. Separando, a livello di contabilità, l’attività in relazione con il canone delle imprese dalle altre attività economiche (capoverso 1), l’AFC è in grado di identificare i costi legati alla riscossione del canone, presupposto fondamentale per l’indennizzo diretto dell’AFC attraverso il canone. Analogamente all’organo di riscossione del canone per le economie domestiche, anche l’AFC deve informare puntualmente il pubblico sull’attività in relazione alla riscossione del canone delle imprese e pubblicare il relativo conto annuale (capoverso 2).

Art. 91 Trattamento dei dati e obbligo del segreto

Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 70d LRTV. Poiché il trattamento dei dati necessari alla riscossione del canone non si limita al contesto della riscossione dell’IVA, il capoverso 1 costituisce la base legale che autorizza l’AFC a trattare determinati dati ai fini della riscossione del canone. Il capoverso 2 estende alle attività di riscossione del canone il segreto fiscale e le eccezioni legali previste dall’articolo 74 LIVA.

3.9 Titolo nono: Commissione per i media elettronici

In Svizzera, contrariamente alla maggior parte dei Paesi democratici in Europa, l’attribuzione di mandati di prestazioni e la vigilanza sulla radiotelevisione rientrano nella sfera di competenza del potere esecutivo (Consiglio federale, Dipartimento, Amministrazione). Il trattamento dei ricorsi sui contenuti dei programmi, di competenza dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), costituisce un’eccezione. A livello di sistema, la stretta relazione tra la regolamentazione dei media e le autorità statali, che preparano anche i dossier relativi alla politica dei media, pone determinati problemi anche a causa dell’indipendenza dei media dallo Stato, prevista dalla Costituzione. Contrasta inoltre con le raccomandazioni formulate dal Consiglio d’Europa, si pensi alla raccomandazione del Consiglio dei Ministri (2000) 23 del 23 dicembre 2000 e alla sua Dichiarazione del 26 marzo 2008. Il Parlamento ha pertanto chiesto che sia esaminata l’istituzione di un’autorità di regolazione indipendente (16.3630 Postulato della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio Nazionale del 29 agosto 2016 «Autorità di vigilanza indipendente per la radiotelevisione»).

L’organizzazione delle competenze nella presente legge prevede un’autorità di regolamentazione indipendente, la Commissione per i media elettronici (COMME). Quest’ultima si occuperà della regolamentazione dei media elettronici, in particolare dell’assegnazione della concessione, della stipula di accordi sulle prestazioni e della vigilanza dei fornitori di media assoggettati alla presente legge. Un’eccezione è data dal settore dell’attuale «vigilanza sui programmi» che continua ad essere esercitata dall’AIR che interviene solo su ricorso.

L’istituzione di un regolatore indipendente si giustifica nell’ambito politicamente sensibile dei media che tocca i diritti fondamentali d’espressione e d’informazione e in cui la sola impressione di un intervento dello Stato a livello dei contenuti dei media può già risultare problematica. La garanzia d’indipendenza del regolatore rafforza tra l’altro la credibilità di quest’ultimo e la fiducia del pubblico nella regolamentazione dei media. In ultima analisi si riflette positivamente sulla realizzazione degli obbiettivi regolamentari come il pluralismo dei media, la libertà dei media, la diversità culturale e la tutela dei consumatori.

Si è per contro deciso di rinunciare a creare un’autorità indipendente unica per la regolamentazione delle telecomunicazioni e dei media elettronici. Una concentrazione delle competenze e delle decisioni