Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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(OArRa; RS 431.021): case per anziani e case di cura, alloggi e case di educazione, internati, case per studenti, istituti per disabili, ospedali, prigioni, alloggi collettivi per richiedenti l’asilo, conventi (art. 2 lett. abisOArRa). Diversamente da quanto succede per un’economia domestica di tipo privato, per una collettività non sono i rispettivi membri a rispondere del pagamento del canone, bensì l’ente di diritto privato o pubblico responsabile della collettività (capoverso 3).

Art. 83 Riscossione del canone a carico delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività

Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 69d LRTV. Su questa base, su mandato del Consiglio federale il DATEC ha affidato la riscossione del canone a carico delle economie domestiche a un organo di riscossione esterno all’Amministrazione federale, che dal 1° gennaio 2019 riscuoterà il canone presso le economie domestiche di tipo privato e le collettività. Il mandato è stato attribuito tramite una gara pubblica indetta secondo le regole della legislazione sugli acquisti pubblici. L’UFCOM esercita la vigilanza sull’organo di riscossione e tratta anche i reclami contro le decisioni dell’organo di riscossione. L’organo di riscossione soggiace inoltre alla sorveglianza finanziaria del controllo federale delle finanze.

Art. 84 Competenze e compiti dell’organo di riscossione

Questa disposizione corrisponde fondamentalmente all’attuale articolo 69e LRTV. L’attuale capoverso 1 lettera b, secondo cui l’organo di riscossione può emanare decisioni nei confronti dei Cantoni e dei Comuni sul loro indennizzo, può essere abrogato poiché si tratta di un indennizzo unico in occasione dell’introduzione del canone (vedi anche art. 81). Se l’organo di riscossione emana decisioni circa l’obbligo di pagare il canone secondo il capoverso 1, in base al capoverso 2 assume il ruolo di autorità secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Se necessario, può esigere il pagamento dei canoni dovuti nel quadro di una procedura di esecuzione; le sue decisioni autorizzano al rigetto definitivo secondo l’articolo 80 capoverso 2 numero 2 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1). In base al capoverso 3 l’organo di riscossione deve limitarsi all’attività prevista dalla LME, non è autorizzato a esercitare altre attività economiche. Tale disposizione garantisce che l’organo di riscossione impieghi il suo indennizzo stabilito da contratto unicamente per la riscossione del canone. Gli obblighi di rendiconto di cui al capoverso 4 tengono conto del fatto che l’organo di riscossione agisce secondo un mandato di servizio pubblico e viene finanziato tramite fondi pubblici. Il pubblico si attende pertanto da tale organo una certa dose di trasparenza.

Art. 85 Trattamento dei dati da parte dell’organo di riscossione

Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 69f LRTV. Disciplina il trattamento dei dati da parte dell’organo di riscossione, per i quali si applica fondamentalmente la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) (capoverso 1), quanto alla protezione dei dati da un trattamento non autorizzato (capoverso 3), alla memorizzazione e alla comunicazione dei dati (capoverso 5) e alla trasmissione di dati a un subentrante (capoverso 6). Il capoverso 2 costituisce inoltre la base legale che consente all’organo di riscossione di trattare i dati particolarmente sensibili. Una tale regolamentazione è necessaria in relazione all’esenzione dal canone dei beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI.

Art. 86 Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e le collettività

Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 69g LRTV. L’attuale capoverso 4 può tuttavia essere abrogato dato che l’indennizzo per gli investimenti specifici dei Cantoni e dei Comuni era visto come una compensazione finanziaria unica e scadrà ancora prima del passaggio al nuovo sistema il 1° gennaio 2019.