Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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Art. 98 Registrazione e conservazione dei contributi mediatici
La disposizione corrisponde al diritto attuale (art. 20 LRTV) e viene adeguata solo al campo d’applicazione della legge.
Senza un obbligo di registrazione e di conservazione dei contributi mediatici le competenti autorità di vigilanza non possono adempiere correttamente i propri compiti. È una condizione essenziale per poter controllare il rispetto delle prescrizioni a livello dei contributi mediatici e valutarlo nel quadro di procedure.
Secondo il capoverso 1 per le offerte lineari occorre registrare tutti i contributi mediatici (contributi redazionali e pubblicità) e conservarli per quattro mesi.
Il capoverso 2 considera la situazione particolare delle offerte mediatiche non lineari. Si orienta agli attuali obblighi di conservazione e registrazione della SSR nell’ulteriore offerta editoriale. Questa regolamentazione si applicherà in futuro a tutti i fornitori di offerte mediatiche non lineari con mandato di prestazioni. Stando a quanto precede è tutt’ora necessario dare al Consiglio federale la necessaria flessibilità nel definire la durata di conservazione affinché possa far fronte adeguatamente alla rapida evoluzione tecnologica. Per questo tipo di contributi che comportano un grande volume di dati è sensato prevedere un periodo di conservazione più breve (cfr. messaggio del 29 maggio 2013 concernente la modifica della legge federale del sulla radiotelevisione [LRTV], FF 2013 4237).
Inoltre, non tutti gli aggiornamenti di un’offerta non lineare possono sottostare all’obbligo di registrazione e di conservazione, poiché ciò oltrepasserebbe quanto può essere ragionevolmente preteso. Si tratta di soppesare i vari interessi, in relazione a tracciabilità delle versioni, dispendio per la registrazione e la conservazione. Attualmente per le offerte non lineari nell’ulteriore offerta editoriale della SSR ci si limita ai contributi che sono rimasti pubblicati in modo invariato per almeno 24 ore (art. 28 cpv. 4 ORTV). Anche in questo campo rimane aperta la questione se la regolamentazione prescritta nella ORTV debba essere applicata dal Consiglio federale tale e quale a tutte le offerte mediatiche non lineari con mandato di prestazioni o se occorra operare delle distinzioni a seconda del tipo di offerta mediatica.
Il capoverso 3 stabilisce che, sia per le offerte mediatiche lineari che per quelle non lineari, il periodo di conservazione si estende sino al termine del rispettivo procedimento.
Art. 99 Obbligo di informazione
Affinché le autorità competenti possano adempiere i loro compiti, devono poter accedere a tutte le informazioni rilevanti nell’ambito della loro attività di vigilanza. Di conseguenza i fornitori di media disciplinati dalla presente legge sono soggetti a un obbligo di informazione, analogo all’articolo 17 LRTV.
Questo principio, formulato al capoverso 1, non va però inteso come un obbligo di informazione completo. Si limita infatti alle fattispecie che soggiacciono a un’attività di regolamentazione o di vigilanza delle autorità competenti. L’obbligo di informazione non è rilevante solo nelle procedure formali, ma obbliga ad esempio anche a mettere a disposizione delle autorità di vigilanza le necessarie informazioni e i documenti per effettuare delle prove a campione.
Nell’ambito delle offerte mediatiche lineari, le autorità svizzere di regolamentazione sono tenute, in base al diritto europeo (art. 6 cpv. 2 CETT) a trasmettere su richiesta tra l’altro informazioni sulla composizione del capitale, la natura, l’oggetto, la modalità di finanziamento del servizio di programmi di un fornitore svizzero di programmi televisivi.
Per effettuare una vigilanza il più possibile efficiente e credibile secondo il capoverso 2 l’attività di vigilanza viene estesa anche alle imprese o ai privati che si trovano in una situazione economica di particolare vicinanza ai fornitori di media disciplinati da questo obbligo. Secondo la lettera a sottostanno