Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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Il capoverso 1 costituisce la base legale che consente all’organo di riscossione di ottenere e di trattare i dati necessari alla riscossione del canone per le economie domestiche dai registri degli abitanti cantonali e comunali e dal sistema di informazione Ordipro del DFAE. Secondo il capoverso 2, l’organo di riscossione ottiene questi dati provenienti dai registri degli abitanti direttamente dagli uffici cantonali e comunali preposti al controllo degli abitanti, attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex). Il capoverso 3 impone ai Cantoni e ai Comuni di fornire via Sedex all’organo di riscossione i dati necessari alla riscossione del canone per le economie domestiche. I dati necessari alla riscossione del canone secondo il capoverso 5, definiti nell'ordinanza, si limitano alla lista di caratteristiche che, ai sensi della LArRa, i Comuni devono comunque rilevare. Ai fini della riscossione del canone non devono quindi essere rilevati dati supplementari riguardanti persone o economie domestiche. Il capoverso 4 rappresenta la base legale necessaria al trattamento dei numeri AVS che rientra nei dati forniti dai registri degli abitanti.
3.8.3 Sezione 3: Canone per le imprese
Art. 87 Obbligo per le imprese di pagare il canone
Questa disposizione corrisponde fondamentalmente all’attuale articolo 70 LRTV. Disciplina le situazioni in cui un’impresa soggiace all’obbligo di pagare il canone e conferisce al Consiglio federale la competenza di definire l’importo del canone.
Le imprese estere che non hanno sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera non sono considerate imprese assoggettate al canone (capoverso 2). Così facendo si precisa una regola poco chiara che in vista dell’introduzione del canone a carico delle imprese prevista il 1° gennaio 2019 ha portato a incertezze giuridiche presso le imprese coinvolte. Questo risultato è obiettivamente giustificato perché anche le imprese Svizzere all’estero non pagano un canone. Inoltre ciò permette di evitare oneri amministrativi elevati poiché nella prassi la fatturazione e l’esecuzione all’estero implicano grandi difficoltà.
Per evitare casi di rigore, al Consiglio federale deve inoltre essere data la possibilità di prevedere esenzioni dall’obbligo di pagare il canone. Queste concernono i servizi autonomi delle collettività pubbliche e le imprese che adempiono i presupposti per una riunione secondo l’articolo 12 capoverso 2 o l’articolo 13 della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) (capoverso 4). Inoltre, per le imprese che si trovano nella categoria tariffaria più bassa (fatturato annuo tra 500 000 e 999 000 franchi), che nell’anno in cui devono pagare il canone hanno conseguito una perdita o soltanto un profitto esiguo, il Consiglio federale può prevedere una possibilità di rimborso del canone versato (capoverso 7).
Art. 88 Riscossione del canone a carico delle imprese
Questa disposizione disciplina le modalità della riscossione del canone da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Corrisponde fondamentalmente all’attuale articolo 70a LRTV, con un complemento: il capoverso 5 prevede che l’AFC possa prescrivere l’utilizzo di un modulo elettronico per la presentazione delle domande di rimborso, affinché la procedura sia resa più efficace. Questa prescrizione si giustifica perché si può partire dal presupposto che tali imprese dispongano della necessaria infrastruttura. Inoltre si tratta di importi esigui che dovrebbero creare oneri amministrativi minimi sia presso l’AFC che presso gli assoggettati al canone.
Art. 89 Esigibilità, prescrizione ed esecuzione
Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 70b LRTV. Il periodo di prescrizione di cinque anni (capoverso 1) è sufficientemente lungo anche qualora la procedura in materia di IVA dovesse protrarsi, dato che la prescrizione inizia solo al momento della fatturazione. Se il debitore fa opposizione al precetto esecutivo, secondo il capoverso 2, il rigetto dell’opposizione compete esclusivamente all’AFC, permettendo così di sgravare i tribunali cantonali. Se il debitore intende contestare il canone