Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo
3.8.1 Capitolo 1: In generale
Art. 77 Principi
Questa disposizione corrisponde fondamentalmente all’attuale articolo 68 LRTV. L’utilizzo previsto del canone è esteso dalla radio e dalla televisione a tutti i media elettronici, conformemente all’estensione del campo d’applicazione di questa legge. I proventi del canone potranno così servire a finanziare non soltanto i contenuti online della SSR, ma anche quelli di altri fornitori di media con un accordo sulle prestazioni (vedi qui di seguito).
I due organi di riscossione per il canone a carico delle economie domestiche e delle imprese versano i proventi alla Commissione (capoverso 2). Quest’ultima amministra i conti. I proventi e l’impiego del canone, ad eccezione delle indennità versate all’UFCOM e all’AFC per i costi di riscossione e di vigilanza, non figurano nel consuntivo della Confederazione. Le quote di canone non utilizzate figurano nel bilancio della Confederazione, ma non nel consuntivo della Confederazione (capoverso 4).
Art. 78 Importo del canone e ripartizione dei proventi in funzione degli scopi
Questa disposizione corrisponde fondamentalmente all’attuale articolo 68a LRTV.
Secondo il capoverso 1 il Consiglio federale stabilisce i contributi per i vari scopi e l’importo del canone. Tiene conto delle raccomandazioni della Commissione. Il capoverso 1 elenca i vari scopi per cui vengono utilizzati i proventi del canone per i media elettronici. Come finora si tratta del mandato di prestazioni della SSR (lettera a) e dei fornitori di media con un accordo sulle prestazioni (lettera b), delle misure di sostegno indiretto (lettera c) e dei costi per la riscossione del canone per i media elettronici (lettera d). Da ora, la formazione e la formazione continua saranno finanziate con il canone per i media elettronici (anziché attraverso risorse generali della Confederazione com’era il caso finora).
Il finanziamento della ricerca sull’utenza radiotelevisiva cade (art. 68a cpv. 1 lett. c LRTV, cfr. numero 2.12). La promozione di nuove tecnologie di diffusione, l’adattamento alle esigenze delle persone affette da disabilità sensoriali e la conservazione dei programmi (art. 68a cpv. 1 lett. d, e e g LRTV) non sono più finanziati separatamente ma, se necessario, considerati al momento della definizione dei contributi destinati ai fornitori di media titolari di un mandato di prestazioni.
I mezzi a disposizione per i fornitori di media con un accordo sulle prestazioni ammontano al massimo al 6 per cento e quelli per il sostegno indiretto ai media al massimo a 2 per cento dei proventi totali (capoverso 2).
Capoverso 3: Nel determinare l’importo del canone il Consiglio federale tiene conto delle riserve della SSR secondo l’articolo 39 capoverso 6 – 7. Può inoltre stabilire un importo massimo per gli introiti commerciali (art. 38 cpv. 2) e obbligare la SSR a impiegare una quota dei proventi del canone attribuitile per le coproduzioni con altri fornitori di media svizzeri nei settori dell’intrattenimento e dello sport (art. 39 cpv. 4).
Capoverso 4: come finora il Consiglio federale dovrà prendere in considerazione le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi.
Il Consiglio federale verifica l’importo del canone ogni due anni (capoverso 5).
3.8.2 Capitolo 2: Canone a carico delle economie domestiche di tipo privato e delle col-
lettività
Art. 79 Disposizioni generali
Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 69 LRTV. Al capoverso 1 disciplina l’inizio e la fine dell’obbligo di pagare il canone per i membri di un’economia domestica. Il capoverso 2 stabilisce che