Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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la riscossione del canone si basa sull’economia domestica d’appartenenza così come risulta dal registro cantonale o comunale degli abitanti. Il capoverso 3 affida invece al Consiglio federale la competenza di disciplinare la periodicità e l’esigibilità del canone nonché la prescrizione dell’obbligo di pagare il canone.

Art. 80 Economie domestiche di tipo privato: obbligo di pagare il canone

Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 69a LRTV. Disciplina l’assoggettamento dei membri delle economie domestiche di tipo privato e la loro responsabilità per il canone. Al capoverso 1 viene stabilito che il canone è di importo uguale per tutte le economie domestiche di tipo privato.

Capoverso 2: La composizione di un’economia domestica di tipo privato si orienta alla legge del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri (LArRa, RS 431.02), vincolante anche per tutti i registri cantonali e comunali degli abitanti.

Risponde del pagamento del canone dell’economia domestica di tipo privato ogni persona maggiorenne per la quale l’economia domestica costituisce il domicilio principale (capoverso 3 lettera a). Risponde del pagamento presso il domicilio secondario solo chi non ha un domicilio principale in Svizzera (capoverso 3 lettera b). Ciò significa che per gli appartamenti di vacanza o altre residenze secondarie occorre pagare il canone solo se vi risiede almeno una persona maggiorenne per la quale l’economia domestica costituisce il domicilio principale.

Onde evitare oneri di riscossione sproporzionati a causa dell’elevata fluttuazione media all’interno delle economie domestiche, l’obbligo di pagare il canone si limita a quelle persone che appartengono all’economia domestica all’inizio di un periodo di computo del canone (capoverso 4).

Al capoverso 5 è stabilito che un’economia domestica è considerata sciolta se allo stesso tempo, ossia nel corso di un mese, tutti i componenti maggiorenni lasciano l’economia domestica di cui facevano parte all’inizio del mese. Questa precisazione è necessaria perché secondo la LArRa la stessa economia domestica continuerebbe ad esistere nel caso in cui l’appartamento in questione continuasse ad essere abitato da almeno una nuova persona.

Art. 81 Economie domestiche di tipo privato: esenzione dall’obbligo di pagare il canone

Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 69b LRTV. Sono esentate dall’obbligo di pagare il canone le persone che beneficiano di prestazioni complementari all’AVS/AI (capoverso 1 lettera a) e il personale diplomatico (capoverso 1 lettera b). L’esenzione delle persone che beneficiano di prestazioni complementari è concessa su domanda scritta e dietro presentazione, da parte dell’autorità competente, dell’attestazione del versamento delle prestazioni complementari. Gli abitanti di case di cura non devono essere esplicitamente esentati dal canone dato che secondo la LArRa non appartengono a un’economia domestica propria e non sono pertanto soggetti al canone. Sono esentate dal canone, oltre alle persone che non possiedono la cittadinanza svizzera, anche quelle che lavorano per una missione diplomatica, un consolato o una missione permanente o un’altra rappresentanza in seno a un’organizzazione intra statale, e anche quelle che lavorano per un’organizzazione internazionale e godono dello statuto diplomatico.

In aggiunta all’attuale articolo 69b LRTV al capoverso 1 lettera c è sancita l’esenzione dal canone per le persone sordo-cieche, disposizione che figurava finora nell’ordinanza sulla radiotelevisione (art. 61 cpv. 4 ORTV).

Art. 82 Collettività

Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 69c LRTV. Il canone radiotelevisivo è di importo uguale per tutte le collettività (capoverso 1). L’importo del canone a carico di una collettività corrisponde attualmente al doppio della tariffa applicabile a un’economia domestica di tipo privato (art. 57 ORTV). La nozione di collettività è definita secondo la legislazione sull’armonizzazione dei registri