Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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presso una tale «autorità unica» potrebbe giustificarsi, vista la crescente convergenza in questi campi, ma nel sistema politico svizzero non è in grado di ottenere il consenso della maggioranza, come dimostrato dai dibattiti parlamentari in occasione della revisione totale della LRTV.
I compiti statali nel settore della regolamentazione dei media sono come finora di competenza delle Autorità federali.
Art. 92 Composizione
La COMME è una commissione decisionale, come la ComCom, la Commissione della concorrenza o la Commissione federale delle case da gioco. Il Consiglio federale è l’organo che elegge la COMME e ne nomina la presidenza. La nomina da parte del Consiglio federale corrisponde alla regolamentazione di altre commissioni decisionali (ad es. ComCom, COMCO, AIRR) e non rappresenta una compromissione inammissibile dell’indipendenza della COMME.
La COMME è composta da esperti indipendenti. Affinché le decisioni godano di un ampio sostegno, è necessario che le diverse regioni linguistiche siano equamente rappresentate (cfr. art. 8cbiscpv. 1 OLOGA). Va considerata anche la rappresentanza paritetica dei due sessi (cfr. art. 8c OLOGA). La COMME deve prendere le sue decisioni libera da qualsiasi interesse. Di conseguenza, il capoverso 3 LME cita le diverse incompatibilità. Queste comprendono anche organi e collaboratori di fornitori di media che si candidano presso la COMME per un accordo sulle prestazioni o che ne hanno già stipulato uno.
Art. 93 Compiti
La COMME è innanzitutto un’autorità di applicazione del diritto e di vigilanza. Le sue decisioni individuali possono essere sottoposte a un esame giuridico. L’assetto politico del paesaggio dei media elettronici incombe, come finora, agli organi politici, ossia al Parlamento e alle Autorità (Consiglio federale, Dipartimento, UFCOM). Questi ultimi definiscono anche le condizioni quadro e le linee direttrici dei mandati di servizio pubblico.
All’interno di questo quadro predefinito, la COMME dispone di un adeguato margine di manovra. Rilascia una concessione alla SSR sulla base delle disposizioni legali e conclude accordi sulle prestazioni con altri fornitori di media. La sua vicinanza all’allestimento concreto dei mandati di prestazione informativi e la sua indipendenza dalle autorità statali consentono alla COMME di garantire più efficacemente il rispetto degli accordi sulle prestazioni di quanto non succede attualmente. Può modificare, completare e – in ultima istanza – rescindere gli accordi.
Oltre a verificare l’adempimento dei mandati di prestazioni e l’utilizzo delle quote dei canoni conforme alle disposizioni, la COMME assume anche gran parte della vigilanza generale sul rispetto della legge, dell’ordinanza e degli accordi internazionali pertinenti. La legge mette a sua disposizione le misure e le sanzioni necessarie (art. 100 seg).
Gli interlocutori della COMME sono i fornitori di media e i destinatari del sostegno indiretto ai media disciplinati dalla presente legge ai sensi degli articoli 71 – 74, con i quali può concludere accordi sulle prestazioni nel quadro delle disposizioni legali.
L’attività di vigilanza statale a livello tecnico (cfr. art. 62) e la rappresentanza della Svizzera all’estero incombono invece tutt’ora alle autorità federali.