Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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Per la procedura di ricorso contro contenuti mediatici, la competenza è sempre ancora dell’Autorità indipendente di ricorso in materia di media elettronici, AIR (cfr. art. 106 segg.).

La COMME presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale (capoverso 2) e pubblica un rapporto finanziario consolidato sui proventi del canone per i media elettronici e sul loro utilizzo (capoverso 3). A tale scopo si basa sulle informazioni ottenute dagli organi di riscossione dei canoni a carico delle economie domestiche e delle imprese.

Art. 94 Indipendenza

Questa disposizione formula il principio dell’indipendenza della COMME che, come per altri organi di regolamentazione indipendenti, implica indipendenza nei confronti delle direttive esterne e processi decisionali imparziali. Né il Consiglio federale, né altre entità amministrative sono autorizzati a influire sulle azioni della COMME impartendo delle direttive, occupandosi degli affari o sopprimendoli ulteriormente.

Art. 95 Organizzazione

La COMME dispone di una grande autonomia organizzativa e di una propria segreteria. Si organizza da sé e adotta un regolamento a tale scopo che deve essere approvato dal Consiglio federale.

Visti i compiti che incombono alla COMME si può partire dal presupposto che almeno la presidenza sarà esercitata a titolo di attività principale (80 – 100 %). Di conseguenza, la legge non contiene alcuna riserva come nel caso dell’AIR, organizzata come una commissione di milizia (art. 113).

Art. 96 Segreteria

Affinché possa svolgere le sue attività in modo efficiente e indipendente, la COMME necessita di una propria segreteria. Molti compiti finora trattati dall’UFCOM (preparazione delle concessioni all’attenzione del Consiglio federale o del DATEC, verifica dei mandati di prestazione, sorveglianza finanziaria) spetteranno in futuro alla segreteria della COMME. Per quanto concerne i mandati di prestazioni, a causa del suo posizionamento nell’amministrazione federale finora l’UFCOM aveva delegato molti lavori di base a terzi (spesso nel campo della ricerca sui media). Spetta ora alla COMME decidere, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, in che misura desidera assumere essa stessa questi compiti.

La COMME nomina personalmente la direzione della segreteria, che deve essere approvata dal Consiglio federale. Il comitato direttivo nomina il personale della segreteria. La COMME può delegare parte dei propri affari alla segreteria, soprattutto nel campo dell’istruzione delle procedure. Il regolamento disciplina i dettagli.

3.10 Titolo decimo: Vigilanza e rimedi giuridici

3.10.1 Capitolo 1: Vigilanza generale

Art. 97 Principi

La vigilanza generale va distinta dal controllo sull’osservanza dei mandati di prestazione definiti contrattualmente e/o della concessione, per i quali vigono regole e misure specifiche. La vigilanza generale comprende il rispetto delle condizioni quadro regolamentari sancite nella legge, nell’ordinanza e nelle convenzioni internazionali. Se questa vigilanza si riferisce ai fornitori di media, viene effettuata dalla COMME, se invece riguarda la vigilanza tecnica e altri settori d’importanza statale definiti dalla legge, spetta ancora all’UFCOM o al DATEC. Anche la vigilanza sull’organo di riscossione permane presso l’UFCOM.