Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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all’obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche che intrattengono una relazione economica con i fornitori di media. In base al principio della proporzionalità sono vincolate solo le persone con partecipazioni rilevanti, ciò esclude ad es. gli azionisti con partecipazioni minime. Spetta al Consiglio federale tracciare la distinzione per una partecipazione rilevante.

Secondo il capoverso 3, l’unico limite all’obbligo di informazione o di consegna di documenti è il diritto di non deporre. Analogamente alla legge sui cartelli (art. 40) anche la presente legge rimanda alla regolamentazione della legge sulla procedura amministrativa. Il diritto di non deporre tutela in particolare il segreto redazionale. Sono esentati dalla comunicazione di informazioni o dalla consegna di documenti anche i depositari d’un segreto professionale o d’affari (art. 16 cpv. 2 PA).

Art. 100 Misure in caso di violazione del diritto

Art. 101 Sanzioni amministrative

Queste disposizioni mettono a disposizione delle autorità di vigilanza gli strumenti necessari per intraprendere le misure necessarie in caso di violazione del diritto. Le regole contenute nella LRTV hanno dato buona prova. Anche l’assenza di norme di diritto penale (amministrativo) non ha posto problemi, di conseguenza si rinuncia a questo tipo di norme anche nella presente legge.

Con le misure amministrative previste all’articolo 100 si mira innanzitutto a ripristinare la situazione legale e a far sì che le violazioni non si ripetano. Si vuole disincentivare dal commettere violazioni alle disposizioni relative al finanziamento (ad es. regole concernenti la pubblicità). Per questo motivo il capoverso 1 lettera c prevede un obbligo di versare alla Confederazione i proventi guadagnati a torto. Altrimenti potrebbero essere avvantaggiati coloro che per un calcolo commerciale violano le regole esistenti e le rispettano solo a seguito dell’intervento dell’autorità di vigilanza. In ultima analisi, anche in questo caso si tratta di ripristinare la situazione in cui il fornitore di media si sarebbe trovato se avesse osservato le condizioni giuridiche quadro.

Se non è più possibile ripristinare la situazione legale o se le decisioni delle autorità di vigilanza sono sistematicamente ignorate, secondo l’articolo 101 queste ultime possono comminare anche sanzioni amministrative. In tal caso viene fatta la distinzione tra violazioni obbiettivamente gravi (capoverso 1) e violazioni meno gravi (capoverso 2). Stando alle esperienze vissute finora nella prassi delle sanzioni amministrative, il quadro sanzionatorio previsto al capoverso 1 (il versamento di un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d’affari annua media degli ultimi tre esercizi), si applica solo in casi estremi. È tuttavia importante avere un valore massimo flessibile (percentuale) e non un importo in franchi fisso. Infatti, così facendo si impedisce anche alle imprese economicamente forti di violare le disposizioni della presente legge poiché non sarebbe finanziariamente sopportabile o addirittura redditizio neppure per loro.

Non sono previste sanzioni amministrative nell’ambito della vigilanza sul contenuto dei contributi mediatici e del diritto di ripresa nell’offerta mediatica. L’AIR è libera di applicare le misure di cui all’articolo 111 capoverso 2 e 3.

Art. 102 Informazione del pubblico

Questa disposizione è intesa come un complemento all’articolo 93 capoversi 2 e 3 . L’attività delle autorità di vigilanza soggiace al principio della trasparenza. In tal senso le autorità possono informare il pubblico anche sulla loro attività concreta di vigilanza. Il principio della trasparenza non si applica ai segreti d’affari giustificati degli attori soggetti alla vigilanza o delle altre parti coinvolte.

Art. 103 Protezione dei dati

Le autorità incaricate di compiti di vigilanza nella presente legge sono vincolate dalle disposizioni sul trattamento dei dati applicabili agli organi della Confederazione in base alla legge federale sulla prote-