Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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controversie con uno Stato UE. La revisione della direttiva SMA attualmente in corso modificherà nuovamente le regole in materia di giurisdizione (art. 2 SMA). Le differenze con la CETT non faranno quindi che aumentare. Poiché per la partecipazione al programma «Europa creativa» (prima «ME-DIA») la Svizzera deve poter adeguare agevolmente la sua legislazione alle disposizioni della direttiva SMA, occorre evitare nel limite del possibile conflitti in materia di competenze con gli altri Stati europei. Per la classificazione di un’offerta mediatica «svizzera» si rinvia pertanto in maniera generale agli accordi internazionali applicabili alla Svizzera. È così garantita la flessibilità necessaria e il Consiglio federale potrà più avanti inserire a livello di ordinanza un riferimento più preciso al futuro accordo.
L’articolo 8 LME esige la presa in considerazione della tutela dei minorenni. I lavori in corso relativi alla nuova legge federale sulla protezione dei minorenni nell’ambito di film e videogiochi, portati avanti dall’UFAS, mirano a uniformare la prassi in materia di tutela dei minorenni. In particolare, la legge dovrebbe prevedere l’allineamento con il livello di protezione dei minorenni dai rischi dei media in base alla direttiva europea (direttiva SMA). Siccome la legge federale sulla protezione dei minorenni
nell’ambito di film e videogiochi disciplina anche le offerte elettroniche dei media in Svizzera, è opportuno garantire un livello di protezione minimo per i servizi elettronici in Svizzera in entrambi i progetti di legge, senza possibili lacune. Occorre pertanto coordinare i lavori relativi ai due progetti di legge.
L’articolo 10 LME disciplina il diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici. Tale prescrizione ricalca la normativa europea (art. 15 direttiva SMA).
L’articolo 12 LME stabilisce obblighi in materia di sostegno. Questa prescrizione del diritto svizzero si allinea alle esigenze europee che figurano nella direttiva UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA) (art. 16–18). Nell’ambito della LRTV il legislatore elvetico ha consapevolmente mirato ad allineare il diritto svizzero alla direttiva europea sulla televisione, in vigore prima della direttiva SMA (cfr. messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV] del 18 dicembre 2002; FF 2003 1399). La regolamentazione non vale unicamente nei Paesi membri dell’UE, ma anche negli Stati SEE‒AELS (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Allo scopo di sostenere opere svizzere o europee, l’articolo 12 capoverso 1 LME consente al Consiglio federale di imporre quote fisse anche ai fornitori di media senza mandato di prestazioni. L’articolo 13 della direttiva SMA prevede un obbligo di sostegno per fornitori di servizi di video-on-demand non lineari che concede però agli Stati UE/SEE una certa libertà di scelta quanto al tipo di sostegno. In futuro, nell’ambito della revisione della direttiva, l’articolo 13 della direttiva SMA prescriverà per i fornitori di video-on-demand un sistema di quote fisso valido per i Paesi UE/SEE.
La direttiva SMA vieta la pubblicità per terapie mediche disponibili solo dietro prescrizione nei servizi televisivi e di video-on-demand lineari e vieta inoltre le televendite di terapie mediche nella televisione lineare (art. 9 par. 1 lett. f e art. 21 direttiva SMA). Il concetto delle terapie mediche (disponibili solo dietro prescrizione) non è presente nel diritto svizzero. Il Consiglio federale intende disciplinare questo tipo di pubblicità nell’ordinanza relativa alla LME sulla base dell’articolo 14 capoverso 5 LME, nella misura in cui ciò si rivelerà necessario in base ai requisiti minimi del diritto europeo.
In base all’articolo 15 capoverso 4 LME, il Consiglio federale è incaricato di disciplinare l’inserimento, la durata e la portata della pubblicità nelle offerte mediatiche non lineari con mandato di prestazioni. La direttiva SMA non prevede limiti temporali per la pubblicità nell’ambito dei servizi non lineari. La pubblicità deve distinguersi chiaramente dai contributi di tipo redazionale (art. 9 par. 1 lett. a direttiva SMA).
Secondo l’articolo 17 capoverso 2 LME, le imprese non possono sponsorizzare programmi se la loro attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti per i quali la pubblicità è vietata. Tale norma corrisponde all’articolo 10 paragrafi 2 e 3 della direttiva SMA. Quest’ultima esige inoltre che le regole generali della comunicazione commerciale audiovisiva siano applicabili anche alla sponsorizzazione (cfr. art. 1 par. 1 lett. h in combinato disposto con gli art. 9 e 10 direttiva SMA). In base all’ articolo 17 capoverso 4 la sponsorizzazione dei notiziari e di contributi mediatici a contenuto politico è vietata, in linea con la normativa europea (art. 10 par. 4 direttiva SMA). In caso si mirasse a un’armonizzazione con la direttiva SMA, i contributi mediatici che forniscono consigli o informazioni