Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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4.3 Effetti sulla società
Gli effetti sulla società sono da valutare positivamente. Continueranno ad essere create condizioni quadro per garantire in tutte le regioni linguistiche un’offerta mediatica variata, credibile, rilevante per la democrazia e la società. Sono considerate anche le mutate abitudini di fruizione dei media: l’estensione del servizio pubblico alle offerte non lineari mira a raggiungere ancora meglio la popolazione e a rafforzare dunque la democrazia.
5 Programma di legislatura
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 20165 sul programma di legislatura 2015–2019, né nel decreto federale del 14 giugno 20166 sul programma di legislatura 2015–2019.
6 Rapporto con il diritto internazionale
6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT; RS 0.784.405), ratificata dalla Svizzera il 5 maggio 1989, stabilisce per gli Stati contraenti europei standard minimi vincolanti per la televisione (lineare), ad esempio in materia di tutela della gioventù, rispetto della dignità delle persone o prescrizioni in ambito pubblicitario. In tale contesto, qui di seguito è illustrata la compatibilità della LME con la CETT.
L’articolo 4 lettera b LME definisce cosa si intende con offerta mediatica svizzera. Può essere regolamentato soltanto quanto rientra nella competenza del legislatore svizzero. Le regole in materia di giurisdizione sono dettate dall’articolo 5 CETT. In quanto trattato internazionale vigente applicabile alla Svizzera, questa regolamentazione continuerà ad applicarsi ai servizi televisivi.
L’articolo 6 LME disciplina l’obbligo di impressum. Per i programmi televisivi ricalca indirettamente l’esigenza di cui all’articolo 6 paragrafo 2 CETT, secondo cui la Svizzera deve trasmettere agli Stati contraenti della CETT, su richiesta, informazioni concernenti ad esempio il nome, la sede e lo statuto giuridico dell’emittente televisiva. L’introduzione dell’obbligo di impressum garantisce l’adempimento di questo obbligo di diritto internazionale.
L’articolo 7 LME disciplina le esigenze minime in materia di offerta mediatica. I diritti fondamentali della libertà di opinione e dei media non valgono quindi in modo assoluto, ma sono soggetti a determinate limitazioni per motivi di pubblica utilità. Dal punto di vista del diritto internazionale, l’articolo 7 paragrafo 1 CETT fissa delle limitazioni per le emittenti televisive svizzere. L’articolo 7 capoverso 1 LME estende le esigenze minime relative alle offerte mediatiche anche a quelle non lineari con mandato di prestazioni, poiché i media del servizio pubblico assumono un ruolo di modello, indipendentemente dalla modalità di diffusione. Secondo l’articolo 7 capoverso 3 LME e l’articolo 7 paragrafo 3 CETT,
inoltre, nei loro notiziari le emittenti televisive sono tenute a presentare correttamente fatti e avvenimenti. Questa esigenza centrale in materia di offerte mediatiche è intesa a tutelare la formazione delle opinioni e della volontà.
L’articolo 8 LME presuppone che si tenga in considerazione la tutela della gioventù. Tale obbligo si applica ai fornitori di servizi televisivi svizzeri già in base alla normativa europea della CETT (art. 7 n. 1 lett. a e par. 2 CETT). La formulazione all’articolo 8 LME, secondo cui di regola i bambini e i giovani non dovrebbero guardare o ascoltare offerte mediatiche che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale è valida per tutta l’Europa. La si ritrova in una forma leggermente diversa all’articolo 7 paragrafo 2 CETT.
5 FF 2016 909
6 FF 2016 4605