Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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L’articolo 10 LME menziona il diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici. La disposizione corrisponde all’articolo 9 CETT.

L’articolo 11 LME prevede il libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale. Anche il Consiglio d’Europa (art. 9a CETT) ha introdotto regole in tal senso.

L’articolo 12 LME prevede obblighi in materia di sostegno. Questa prescrizione allinea parzialmente il diritto svizzero alla normativa CETT (art. 10) relativa alle quote minime di opere europee e di produzioni indipendenti per le emittenti televisive delle regioni linguistiche.

L’articolo 13 LME contiene disposizioni relative alla riconoscibilità della pubblicità. La regola della separazione tra i contenuti redazionali e pubblicitari è compatibile con la CETT (art. 13 par. 1 CETT).

Inoltre i collaboratori di un fornitore di media che compaiono regolarmente nei contributi mediatici non devono partecipare alla pubblicità di tale fornitore (art. 13 cpv. 3 LME). Anche tale limitazione soddisfa le esigenze minime poste dalla CETT (art. 13 par. 4 CETT).

L’articolo 14 LME stabilisce dei divieti in materia di pubblicità. Secondo l’articolo 14 capoverso 2 lettera c LME non possono essere pubblicizzati prodotti disciplinati dalla legge sui prodotti del tabacco del xx. Il divieto si estende anche alla pubblicità per tali prodotti sulle pagine Internet liberamente accessibili e si spinge quindi oltre quanto disciplinato nella CETT (art. 15 par. 1). Anche il divieto di pubblicità per le bevande distillate (art. 14 cpv. 2 lett. d LME) va oltre i requisiti minimi della CETT, che autorizzano a determinate condizioni anche la pubblicità di bevande alcoliche in televisione (art. 15 par. 2 CETT). La CETT non prevede alcuna disposizione per la pubblicità politica (art. 14 cpv. 2 lett. a LME) e nemmeno in relazione al divieto di pubblicità per le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano (art. 14 cpv. 2 lett. b LME). Il divieto di pubblicità per medicamenti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 lettera a e b LME soddisfa le esigenze minime poste dalla CETT (art. 15 par. 3 e 5 CETT). Sinora la LRTV vietava le televendite per cure mediche. Tale esigenza corrisponde solo parzialmente alla CETT: quest’ultima prevede anche restrizioni pubblicitarie per terapie mediche. La CETT sancisce infatti un divieto di pubblicità per terapie mediche disponibili solo dietro prescrizione e un divieto di televendita per le terapie mediche (art. 15 par. 3 e 5 CETT). Il concetto di terapie mediche (disponibili solo dietro prescrizione) non esiste nel diritto svizzero. Il Consiglio federale intende regolamentare questo tipo di pubblicità nell’ordinanza, sulla base dell’articolo 14 capoverso 5 LME, nella misura in cui ciò è necessario in base alla CETT. Le prescrizioni concernenti la pubblicità occulta (art. 14 cpv. 3 LME) corrispondono alle norme europee (art. 13 par. 2 e 3 CETT). I divieti di pubblicità in base all’articolo 14 capoverso 4 lettere a e b LME contengono esigenze specifiche relative al contenuto della pubblicità, esigenze che non si trovano nella CETT.

L’articolo 15 LME riguarda l’inserimento, la durata e la portata della pubblicità. Le eccezioni ai limiti di tempo per la pubblicità di cui al capoverso 3 sono in linea con la CETT (art. 3 CETT). In virtù del capoverso 4 il Consiglio federale deve è incaricato di disciplinare l’inserimento, la durata e la portata della pubblicità per le offerte mediatiche non lineari con mandato di prestazioni. Tali offerte non rientrano nel campo di applicazione della CETT.

Gli articoli 16–18 LME disciplinano la sponsorizzazione. L’articolo 16 capoverso 1 stabilisce che un’influenza eccessiva da parte dello sponsor non è ammissibile, come fa anche la CETT (art. 17 par. 2 CETT). Anche le disposizioni relative alla menzione degli sponsor sono in linea con la CETT (art. 17 par. 1 CETT). Secondo l’articolo 17 capoverso 2 le imprese non devono figurare come sponsor se la loro attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti per i quali la pubblicità è vietata, ciò che corrisponde all’articolo 18 paragrafo 1 CETT. Secondo l’articolo 17 capoverso 4 la sponsorizzazione di notiziari e di contributi mediatici a contenuto politico è vietata, in linea con la CETT (art. 18 par. 3 CETT). Le disposizioni concernenti l’inserimento di prodotti ai sensi dell’articolo 18 sono anch’esse compatibili con la CETT.

L’articolo 19 LME disciplina la tutela dei minorenni. Il capoverso 1 formula principi generali relativi all’assetto della pubblicità che si rivolge ai minorenni o nella quale appaiono minorenni. Ciò è fondamentalmente compatibile con le norme della CETT (art. 11 par. 3 CETT). Il divieto totale di interruzioni