Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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tempo la convergenza non deve essere ostacolata, occorrono disposizioni relativamente dettagliate per la separazione contabile tra il settore della stampa e quello dei media elettronici (art. 54 e 71a).

7.2 Deleghe legislative

Fatta salva la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione (art. 114) il presente avamprogetto prevede deleghe legislative in vari ambiti. Il Consiglio federale disciplina pertanto i seguenti punti:

 attuazione dell’adattamento per le persone affette da disabilità sensoriali (art. 9);

 obbligo dei fornitori di media con mandato di prestazioni, a considerare le opere svizzere o euro-

pee (art. 12);

 obbligo delle emittenti di programmi radiotelevisivi nazionali e destinati alle regioni linguistiche

senza mandato di prestazioni a promuovere i film e a considerare le opere svizzere o europee (art. 12);

 disciplinamento di determinate forme pubblicitarie in quanto a riconoscibilità (art. 13 cpv. 2);

 previsione di eccezioni al principio secondo cui i collaboratori di un fornitore di media che com-

paiono regolarmente nei contributi mediatici non devono partecipare alla pubblicità di tale fornitore (art. 13 cpv. 3);

 previsione di ulteriori limitazioni a tutela della salute e della gioventù. (art. 14 cpv. 5);

 deroghe dalle regolamentazioni relative all’inserimento nei programmi e alla durata della pubbli-

cità, (art. 15 cpv. 1 e 2);

 disciplinamento dei dettagli dell’introduzione, della durata e della portata della pubblicità nelle of-

ferte mediatiche non lineari con mandato di prestazioni (art. 15 cpv. 4);

 determinazione di deroghe alle disposizioni sulla sponsorizzazione per l’inserimento di prodotti

(art. 18);

 disposizioni tese a tutelare i minorenni dalla pubblicità e dalla sponsorizzazione (art. 19 cpv. 1 e

4);

 limitazioni per la pubblicità e la sponsorizzazione da parte della SSR (art. 27);

 definizione delle aree di comunicazione in cui possono essere conclusi accordi sulle prestazioni,

che consentono di fornire prestazioni informative (art. 47 cpv. 3);

 stabilimento/fissazione dei costi tenuti in considerazione ai fini della determinazione della quota

di partecipazione al canone attribuita alle offerte per le prestazioni informative regionali, alle offerte per determinati gruppi di popolazione e alle offerte mediatiche partecipative (art. 55 cpv. 2);  estensione dell’obbligo di diffusione (art. 64 cpv. 2);

 disciplinamento dei dettagli relativi al risarcimento per la radiodiffusione via etere (art. 64 cpv. 3);  prescrizione di interfacce aperte (art. 65 cpv. 2);

 estensione delle disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati e alla loro funzionalità

(art. 66 cpv. 4);

 possibilità di estendere l’obbligo di trasmettere comunicati urgenti ai fornitori di servizi di teleco-

municazione che diffondono offerte mediatiche (art. 69);

 determinazione dell’importo del canone e delle categorie tariffarie per il canone per le imprese

(art. 78, art. 87 cpv. 6);

 disciplinamento dei dettagli relativi alla periodicità, all’esigibilità e alla prescrizione del canone

(art. 79 cpv. 3);