Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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pubblicitarie durante i contributi mediatici per bambini sancito al capoverso 2 è più severo rispetto alle esigenze minime della CETT (cfr. art. 14 par. 5 CETT), che prevedono unicamente di limitare le interruzioni durante le trasmissioni televisive per bambini, senza vietarle totalmente. Il divieto di televendita rivolta specificatamente ai minorenni sancito al capoverso 3 corrisponde invece ai requisiti minimi a livello europeo (art. 11 par. 4 CETT). Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale il potere di emanare determinate norme riguardanti la sponsorizzazione al fine di tutelare i minorenni. Questa disposizione è compatibile con la CETT (art. 11 par. 4 CETT).

L’articolo 27 LME disciplina le disposizioni particolari che la SSR è tenuta a rispettare. La compatibilità con le norme europee, che consentono il rilascio di norme più severe, è rispettata (art. 28 CETT).

6.2 Confronto con il diritto europeo

6.2.1 «Europa creativa»

«Europa creativa» è il programma quadro dell’UE inteso a promuovere il settore audiovisivo e culturale. Dal 2014 riunisce il sottoprogramma MEDIA, un tempo indipendente (per la promozione del settore cinematografico) e «Cultura» (per la promozione del settore culturale e artistico). La Svizzera ha partecipato al programma MEDIA tra il 2006 e il 2007 e tra il 2007 e il 2013. Nel 2013 il Consiglio federale ha adottato un mandato negoziale volto a rinnovare la partecipazione della Svizzera al programma. A seguito dell’accettazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa nel 2014 le discussioni relative alla partecipazione della Svizzera a MEDIA sono state temporaneamente sospese, e poi nuovamente riprese. I negoziati tra la Svizzera e la Commissione europea in merito alla partecipazione della Svizzera al nuovo sottoprogramma MEDIA stanno continuando nell’ambito delle trattative concernenti «Europa creativa/MEDIA».

Se la Svizzera desidera aderire a questo programma di promozione cinematografica europeo sarebbe necessario un adeguamento della direttiva UE del 10 marzo 2010 sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA)7. La direttiva SMA si spinge oltre la CETT già applicabile alla Svizzera: fissa infatti standard minimi vincolanti per gli Stati UE in materia di televisione lineare e, in misura minore, per i contenuti non lineari della categoria video-on-demand. La direttiva è in fase di revisione e, secondo la proposta della Commissione UE, in futuro dovrebbe disciplinare le piattaforme di video che organizzano mediante algoritmi e altre procedure automatiche i contenuti generati dagli utenti e obbligare i loro gestori ad adottare misure concernenti la tutela dei minorenni e il divieto di incitamento all’odio. Si prevede inoltre una liberalizzazione a tappe delle prescrizioni in materia di durata della pubblicità, quote fisse per le opere europee nelle offerte di video-on-demand e l’obbligo per gli Stati membri dell’UE di disporre di autorità di regolamentazione indipendenti. L’allineamento con il diritto europeo sarà esaminato non appena il contenuto di un eventuale accordo con l’UE sarà sufficientemente noto.

6.2.2 Differenze rispetto alla direttiva SMA

L’articolo 4 lettera b LME definisce cosa si intende con offerta mediatica svizzera. Le regole da seguire in materia di competenza sono determinate dall’articolo 5 CETT. In quanto trattato internazionale applicabile alla Svizzera, tale regola continuerà ad applicarsi ai servizi televisivi. Tuttavia, considerata la normativa di cui all’articolo 2 della direttiva SMA applicabile ai Paesi UE/SEE, un riferimento diretto alla CETT nella legge può rivelarsi problematico, poiché le due regolamentazioni non coincidono totalmente: le emittenti provenienti da Stati non EU e non firmatari della CETT che diffondono il loro programma in Stati UE o aderenti alla CETT sono trattate diversamente. Secondo l’articolo 5 paragrafo 4 CETT, un’emittente di questo tipo rientra nella giurisdizione degli Stati CETT primariamente se utilizza una frequenza o un canale satellitare e in secondo luogo se utilizza un collegamento Terra–satellite. All’articolo 2 paragrafo 4 della direttiva SMA quest’ordine è invertito. Per un Paese come la Svizzera, che aderisce unicamente alla CETT, ciò può dare adito a conflitti in materia di competenze in caso di

7 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.