Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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Con la garanzia dell’autonomia nella concezione dei programmi e dell’indipendenza dallo Stato, la norma costituzionale si riferisce anche ai diritti fondamentali (cpv. 3). Per tutelare il pubblico e le emittenti, per il trattamento dei ricorsi in materia di programmi è prevista un’autorità indipendente di ricorso (cpv. 5).
L’articolo 93 capoverso 4 chiede inoltre che vengano considerati la situazione e i compiti di altri media, soprattutto della stampa. Inizialmente, questa prescrizione aveva lo scopo di tutelare soprattutto la stampa e i film dagli effetti negativi dell’evoluzione tecnica. La regolamentazione mira tra l’altro a contrastare un’espansione esagerata delle emittenti finanziate con risorse pubbliche. Tuttavia il capoverso 4 non formula disposizioni imperative nei confronti delle autorità. Il principio costituzionale di considerare la situazione e i compiti di altri media, non significa che occorra mantenere le attuali strutture o tutelare dalla concorrenza i generi di media esistenti.10
Sebbene l’articolo 93 della Costituzione sia definito quale articolo radiotelevisivo, cita anche altri media. Attraverso la categoria delle «altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni» il legislatore ha creato una disposizione sussidiaria per mantenere aperte le disposizioni riguardo agli sviluppi in ambito tecnologico. Ciò permette alla Confederazione di colmare eventuali lacune a livello di regolamentazione, senza dover modificare la Costituzione.
Questa regolamentazione orientata al futuro, iscritta nell’articolo 93 della Costituzione, subordina alla legislazione federale l’intera comunicazione pubblica nel settore online. Il testo costituzionale non fornisce però alcuna risposta immediata alla domanda riguardante la direzione in cui potrebbe o dovrebbe andare un’eventuale regolamentazione, ad esempio dei contenuti Internet. Provvedimenti legislativi – più restrittivi rispetto a quelli della stampa – entrano in considerazione contro i potenziali rischi della comunicazione online in merito al rispetto della sfera privata. Secondo la giurisprudenza dominante, nel settore online il legislatore federale può però prevedere anche misure di promozione legate a mandati di prestazione.11
La Costituzione federale svizzera prevede invece un margine di manovra piuttosto limitato per quanto riguarda il sostegno finanziario alla stampa tramite fondi pubblici. Mentre in base all’articolo 92 della Costituzione federale è possibile una misura di sostegno indiretto alla stampa, attraverso la riduzione sui prezzi di distribuzione della posta, non vi è invece alcuna base costituzionale che permetta un sostegno finanziario diretto alle imprese attive nel settore della stampa. Questa dovrebbe essere dapprima creata.12
Altre forme di sostegno indiretto alla stampa sarebbero unicamente autorizzate se il legislatore potesse basarsi su un fondamento costituzionale (sul modello dell’art. 92 Cost. per la riduzione delle tariffe postali). Nell’ambito delle disposizioni sul sostegno diretto ai fornitori di media (art. 18–59) e del sostegno indiretto ai media (art. 68–71) non esiste un tale fondamento costituzionale. La legge non può pertanto portare a un sostegno indiretto della stampa. A causa della convergenza dei media il legislatore deve prevedere strumenti particolari per garantire che i mezzi di sostegno vadano effettivamente a favore delle offerte mediatiche elettroniche e non anche alla stampa. Dato che, allo stesso
10 Cfr.. Saxer Urs, Die Online-Aktivitäten der SRG und ihre rechtlichen Grenzen, sic! – Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht 2011, pag. 695 seg.; Widmer-Schlumpf Eveline, Voraussetzungen der Konzession bei Radio und Fernsehen, Zurigo 1990, pag. 18.
11 Zeller Franz e Dumermuth Martin, Kommentar zu Art. 93 BV n. marg. 12 segg. in: Waldmann, Bernhard; Belser, Eva Maria; Epiney, Astrid (ed.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung (BV), Helbling Lichtenhahn Verlag, Basilea 2015. Di altra opinione: Saxer Urs/Brunner Florian, AJP 2018, pag. 26, che vedono la possibilità di introdurre mandati di prestazioni solo nel settore radiotelevisivo.
12 Nel passato sono stati vani tutti gli sforzi per creare una base costituzionale per la promozione diretta della stampa o dei media. Nel corso degli ultimi quarant'anni, i parlamentari hanno cercato in quattro riprese di avviare un tale progetto. Tuttavia, la questione non ha mai ottenuto il consenso della maggioranza ed è stata respinta con l'argomento della libertà di stampa o dei media e del possibile pericolo dell'influenza esercitata dallo Stato.