Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine

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consultazione ha chiesto che le concessioni per i fornitori di media regionali continuino a durare dieci anni. Secondo i Cantoni AG, AI, BL, BS, FR, JU, NE, SH, VS nonché GEPSI, RRR, SGB/USS, SSV, Telesuisse, Unikom o VSP/ARPS, la durata degli accordi sulle prestazioni di cinque anni, prevista all’articolo 53 capoverso 2 AP-LME, porta a incertezze in termini di pianificazione ed è pertanto troppo corta.

Da ultimo, nel quadro dell’articolo 46 AP-LME si deplora l'assenza di considerazione per la cultura. Secondo i gruppi culturali manca la cultura in quanto criterio di promozione generale all’interno dell’ar- ticolo 46 AP-LME.

Memoriav auspica un completamento dell'articolo 53 in merito al contenuto degli accordi sulle presta- zioni: anche in questi ultimi andrebbero indicati l'obbligo di archiviazione e la conservazione a lungo termine delle offerte mediatiche.

3.6 Trasmissione di offerte (art. 62–70 AP-LME)

I pareri sulla trasmissione di offerte secondo gli articoli 62 e segg. AP-LME, in particolare in merito all'articolo 64 AP-LME, sono contrastanti. CH Media, SSR e Telesuisse considerano le regole di «must carry» troppo poco efficaci, mentre Swissstream si rammarica del fatto che non si sia di conse- guenza rinunciato a tali regole e che quindi non sia stata colta l'occasione di operare una deregola- mentazione in questo settore e respinge, come anche upc e sunrise, un’estensione dell’obbligo di dif- fusione gratuito alle offerte non lineari. In tale contesto si auspica anche di chiarire in cosa consistano esattamente i servizi abbinati ai sensi dell’articolo 64 capoverso 2 lettera b AP-LME. Secondo i forni- tori di servizi di telecomunicazione, l'obbligo di diffusione per i servizi abbinati deve ricollegarsi unica- mente all'unità funzionale; il «nesso contenutistico» sarebbe inadeguato e pericoloso ai fini della defi- nizione di un servizio abbinato. Inoltre si solleva la questione se i servizi abbinati includano lo standard tecnologico HbbTV. I fornitori di servizi di telecomunicazione vi si oppongono rinviando alle capacità limitate, IRF e altre emittenti televisive chiedono l’obbligo di diffondere segnali di comando interattivi.

Un gran numero di partecipanti alla consultazione si è espresso in merito alla televisione in differita secondo l'articolo 68 AP-LME. È riconosciuta all’unanimità l’importanza dei servizi di replay, tuttavia o proprio per questo motivo si richiede maggiore protezione per le emittenti di programmi televisivi. In particolare IRF, Pro7Puls8 o Telesuisse sottolineano che i ridiffusori potrebbero aumentare le loro en- trate grazie ai servizi di replay, mentre ai fornitori televisivi verrebbero a mancare gli introiti pubblicitari. In tale ambito la COFEM, Goldbach, IRF o Pro7 Puls 8 chiedono di introdurre un obbligo di autorizza- zione dell'emittente televisiva per la diffusione di servizi di replay, il che corrisponde allo standard in- ternazionale. D'altro canto upc e sunrise, come gli altri fornitori di servizi di telecomunicazione, chie- dono che i servizi abbinati co-diffusi ai fini della fruizione in differita siano messi a disposizione solo a condizione che un servizio – come in base al diritto attuale – costituisca un'unità funzionale con il pro- gramma televisivo lineare o sia necessario alla fruizione del programma. Da ultimo, gran parte dei for- nitori di servizi di telecomunicazione sottolinea che le prescrizioni in materia di protezione della gio- ventù per la televisione in differita secondo l’articolo 68 capoverso 3 AP-LME sono vane poiché i forni- tori di servizi di telecomunicazione non possono controllare chi fruisce del relativo programma6.

3.7 Sostegno indiretto ai media (art. 71–76 AP-LME)

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione è generalmente favorevole al sostegno in- diretto ai media e in particolare alle misure proposte in base agli articoli 71 segg. AP-LME. La maggior parte (tra cui i Cantoni AG, e SG, ma anche PPD, COFEM, Médias Suisse, Stampa Svizzera, VSM, Ringier, Suisseculture e nouvelle presse) è invece contraria a un sostegno indiretto ai media limi- tato a contributi audio, video o ai media elettronici e auspica una promozione indipendente dal tipo di media. Infine, la Posta è dell'avviso che il sostegno ai media digitali, e in particolare il sostegno alla stampa digitale, non funzioni senza un sostegno parallelo ai media stampati su carta.

6 Cfr. i commenti all’art. 8 AP-LME al n. 3.2.