Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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percepiscono una rendita AI o uno di loro percepisce una rendita AI e l’altro raggiunge l’età di riferimento. La legislazione vigente tiene già conto di queste situazioni concrete, che d’ora in poi saranno però esplicitamente menzionate nella legge.
Cpv. 4 lett. a: la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia non figura tra i casi di ripartizione dei redditi (cfr. cpv. 3), poiché il calcolo della rendita è solo provvisorio. Di conseguenza, per lo splitting vanno presi in considerazione i redditi conseguiti durante il matrimonio e fino al 31 dicembre che precede la data in cui il coniuge più anziano acquisisce il diritto a una rendita. Diversamente da oggi, il momento in cui il primo dei due coniugi inizia a riscuotere anticipatamente la rendita non sarà più determinante per il computo dei redditi da ripartire. Concretamente, nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano raggiunto l’età di riferimento, i redditi saranno presi in considerazione fino al 31 dicembre precedente la data in cui il primo coniuge ha raggiunto l’età di riferimento (ossia il momento in cui ha acquisito il diritto alla rendita). Per contro, non è prevista alcuna modifica rispetto al diritto vigente per quanto riguarda il computo dei redditi nel caso in cui lo splitting venga effettuato in seguito al versamento di una rendita d’invalidità. In tal caso, al momento dell’insorgenza del secondo evento assicurato i redditi saranno presi in considerazione fino al 31 dicembre precedente la data della realizzazione del rischio assicurato dall’AI. In ogni caso, i redditi conseguiti durante periodi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non verranno ripartiti.
Art. 29sexiescpv. 3, secondo periodo
Il secondo periodo di questo capoverso è modificato in considerazione del fatto che l’età di riferimento diventerà il momento determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia. Pertanto gli elementi rilevanti per il calcolo della rendita dovranno essere presi in considerazione fino a quel momento e non solo fino al momento in cui il primo dei coniugi inizia a riscuotere anticipatamente la sua rendita.
Art. 29septiescpv. 6, secondo periodo
Il secondo periodo di questo capoverso è modificato in considerazione del fatto che l’età di riferimento diventerà il momento determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia. Pertanto gli elementi rilevanti per il calcolo della rendita dovranno essere presi in considerazione fino a quel momento e non solo fino al momento in cui il primo dei coniugi inizia a riscuotere anticipatamente la sua rendita.
Art. 34bisCalcolo dell’importo della rendita di vecchiaia delle donne che non
ne anticipano la riscossione
Questo nuovo articolo entrerà in vigore solo se si opterà per la seconda variante delle misure di compensazione. L’articolo 34bisrientra tra le misure volte a compensare l’aumento dell’età di riferimento delle donne a 65 anni. Sono previste due misure compensative non cumulabili. Da un lato, le donne che non possono lavorare fino all’età di riferimento avranno la possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita a condizioni agevolate (art. 40c). Dall’altro, quelle che non anticiperanno la riscossione della rendita beneficeranno di un calcolo della rendita basato su una nuova formula, più favorevole a determinate categorie di reddito.