Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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I capoversi 1, 3 e 4 sono identici a quelli dell’articolo 34 che stabiliscono le modalità di calcolo per le rendite dell’AVS e dell’AI. La rendita minima continuerà ad ammontare a 1175 franchi (importo del 2018) e quella massima non potrà superare il doppio di quella minima.

Il capoverso 2 stabilisce nuove frazioni che comporteranno una modifica dell’importo della rendita per le donne il cui reddito annuo medio determinante è superiore a 14 100 franchi e inferiore a 84 600 franchi. Per questi due valori la rendita rimarrà invariata. Le donne con un reddito annuo medio determinante inferiore o uguale a 14 100 franchi continueranno pertanto a ricevere la rendita minima di 1175 franchi al mese e le donne con un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a 84 600 franchi quella massima di 2350 franchi. A beneficiare maggiormente delle nuove frazioni della formula delle rendite saranno le donne con un reddito annuo medio determinante di 42 300, ossia il valore corrispondente al punto d’inflessione nella funzione: la rendita di queste donne aumenterà del 7 per cento rispetto a oggi, vale a dire di 125 franchi al mese.

Il capoverso 6 precisa che questa formula di calcolo delle rendite non si applica né alle rendite per superstiti né alle rendite AI, poiché la misura è volta a offrire alle donne una compensazione per l’aumento dell’età di riferimento da 64 a 65 anni. Essa si applica pertanto unicamente alle rendite di vecchiaia, la cui concessione dipende dall’età di riferimento. Per quanto concerne la rendita per superstiti, questo significa che la rendita di vecchiaia (ipotetica, nel caso in cui la persona deceduta non l’avesse ancora percepita) su cui si basa il calcolo della rendita per superstiti dovrà essere calcolata conformemente all’articolo 34, anche se la persona deceduta era una donna che beneficiava o avrebbe potuto beneficiare della misura compensativa di cui all’articolo 34bis. Quanto al calcolo delle rendite AI, esso si basa sulle disposizioni della LAVS. L’articolo 34bissi applica tuttavia unicamente alle rendite di vecchiaia delle donne, dato che il suo scopo è quello di compensare l’aumento dell’età di riferimento a 65 anni. Le rendite AI continueranno a essere calcolate conformemente all’articolo 34, mentre le rendite di vecchiaia che subentrano a una rendita AI saranno calcolate in base alla nuova formula dell’articolo 34bis, se l’assicurata in questione rientra nel novero delle beneficiarie della misura compensativa.

Art. 35 cpv. 1 e 3, secondo periodo

Le modalità per la limitazione della somma delle due rendite dei coniugi saranno mantenute, così come il limite superiore, pari al 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia o d’invalidità. La novità sta nel fatto che in futuro ciascun coniuge avrà la possibilità di riscuotere anche solo una percentuale della rendita di vecchiaia, come si precisa con la modifica proposta.

Come già previsto nel diritto vigente, l’entità della limitazione sarà stabilita in funzione delle basi di calcolo di entrambi i coniugi. In caso di durata di contribuzione incompleta, resterà pertanto applicabile la regola vigente del riferimento alla scala delle rendite ponderata. Secondo questa regola, la scala delle rendite del coniuge con la scala più elevata è moltiplicata per due e il risultato è sommato alla scala dell’altro coniuge; l’importo finale è diviso per tre e arrotondato. Il 150 per cento dell’importo massimo della scala delle rendite così determinata costituisce il valore limite della somma delle due rendite individuali. Se viene riscossa anticipatamente solo una percentuale della rendita, questa somma viene moltiplicata per la percentuale più elevata.