Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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franchigia prevista per i lavoratori in età AVS. Il computo di questi redditi potrà far aumentare il reddito annuo medio determinante ed eventualmente dare diritto a una rendita più elevata. L’importo della rendita versata non potrà tuttavia in alcun caso essere superiore a quello della rendita massima. Il nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dovrà essere richiesto alla cassa di compensazione competente, indipendentemente dalla revoca di un eventuale rinvio della rendita. La richiesta di nuovo calcolo potrà essere presentata una sola volta. Nel caso delle persone che hanno totalizzato meno di un anno intero di contribuzione prima del raggiungimento dell’età di riferimento, i periodi di contribuzione totalizzati dopo l’età di 65 anni non faranno nascere il diritto a una rendita.
Cpv. 4: i periodi di contribuzione totalizzati tra i 65 e i 70 anni potranno essere considerati per colmare le lacune contributive insorte tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente il raggiungimento dell’età di riferimento. Affinché questi periodi possano essere computati dovranno essere adempiute cumulativamente due condizioni. La prima è che l’assicurato abbia versato il contributo minimo all’AVS, la seconda è che dopo l’età di riferimento egli abbia conseguito un reddito lavorativo pari almeno al 40 per cento della media dei redditi conseguiti prima dell’età di riferimento. Per determinare se sia stata raggiunta la soglia del 40 per cento saranno considerati tutti i redditi lavorativi, a prescindere dal fatto che essi fossero soggetti a contribuzione o meno (per esempio in caso di applicazione della franchigia per i lavoratori in età AVS). Non saranno per contro considerati i redditi provenienti da uno splitting, indipendentemente dalle cause del medesimo. I redditi conseguiti dopo il compimento dei 65 anni non sono ripartiti tra i coniugi (art. 29quinquiescpv. 4 lett. a AP-LAVS). Ne consegue che i redditi di cui al capoverso 3 possono essere soltanto quelli conseguiti dall’assicurato stesso. Queste due condizioni dovranno essere adempiute per ciascun anno civile, il che significa che non le si potrà adempiere addizionando i redditi conseguiti nel corso dell’intero periodo tra i 65 e i 70 anni. I redditi conseguiti tra il compimento dei 65° anni e il 31 dicembre successivo alla data del 65° compleanno saranno presi in considerazione pro rata per determinare se i mesi di contribuzione totalizzati possano essere computati per colmare eventuali lacune contributive. Questo vale anche per i redditi conseguiti tra il 1° gennaio dell’anno del compimento dei 70 anni e la data del 70° compleanno.
Cpv. 5: il Consiglio federale continuerà anche in futuro a disciplinare mediante ordinanza il computo dei mesi di contribuzione totalizzati tra il 1° gennaio del compimento dei 65 anni (età di riferimento) e la data del compleanno, degli anni di gioventù e degli anni concessi in più. Inoltre, gli sarà attribuita la competenza di stabilire i dettagli relativi al computo dei periodi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 29quinquiescpv. 3 lett. a, b, d ed e, nonché 4 lett. a
Cpv. 3: la riscossione anticipata della totalità della rendita o di una percentuale di essa non inciderà in alcun modo sulla ripartizione dei redditi, poiché le rendite versate durante il periodo in questione costituiscono solo anticipi della prestazione cui l’assicurato avrà diritto al raggiungimento dell’età di riferimento. Per questo motivo, i redditi non verranno ripartiti durante il periodo di anticipazione, bensì solo nel momento in cui il più giovane dei coniugi raggiungerà l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 AP-LAVS. Le lettere a e b vengono adeguate in modo da tener conto di questa situazione. I redditi vengono ripartiti anche nei casi in cui entrambi i coniugi