Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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Art. 35tercpv. 2
Se si rinvia una percentuale della rendita di vecchiaia, non si può aver diritto a una rendita per figli intera (pari al 40 % della rendita di vecchiaia). La rendita per figli versata è dunque proporzionale alla percentuale della rendita di vecchiaia effettivamente percepita. Concretamente, questo significa che viene rinviata anche la percentuale corrispondente della rendita per figli.
Titolo prima dell’art. 39
Questo titolo viene armonizzato con quelli tedesco e francese, nei quali è stato eliminato il riferimento alla nozione obsoleta di età di pensionamento.
Art. 39 Rinvio della rendita di vecchiaia
Cpv. 1 e 2: il diritto vigente prevede la possibilità del rinvio solo per la totalità della rendita. Con la presente revisione si intende consentire il rinvio anche di una percentuale della rendita compresa tra il 20 e l’80 per cento.
Sarà inoltre possibile passare dal rinvio della totalità della rendita a quello di una percentuale della medesima (revoca parziale del rinvio); non sarà invece possibile il contrario, ossia passare dal rinvio di una percentuale a quello di una percentuale superiore o della totalità della rendita, poiché ciò equivarrebbe a una rinuncia alla percentuale di rendita già riscossa e comporterebbe problemi amministrativi.
La percentuale di rendita rinviata inizialmente potrà essere ridotta una sola volta. In seguito, si potrà mantenere la nuova percentuale fino a cinque anni dopo il compimento dell’età di riferimento oppure chiedere il versamento della totalità della rendita.
Cpv. 3: secondo il diritto vigente, il supplemento versato in seguito al rinvio della rendita di vecchiaia è applicato a tutte le rendite che derivano da quella principale. Attualmente, dunque, viene aumentata anche una rendita per superstiti successiva a una rendita di vecchiaia rinviata. Dato però che in futuro le rendite per superstiti successive alle rendite di vecchiaia riscosse anticipatamente non verranno più ridotte (cfr. commento all’art. 40a), non si giustifica più nemmeno l’aumento delle rendite per superstiti successive alle rendite di vecchiaia rinviate. Diverso è invece il caso delle rendite per figli, che vengono versate insieme alla rendita principale: esse sono versate proporzionalmente a quest’ultima (cfr. art. 35terAP-LAVS) e beneficiano del supplemento dovuto al suo rinvio. La rendita principale è maggiorata del supplemento anche nel caso in cui il diritto alla rendita per figli si estingua nel corso del periodo di rinvio.
Cpv. 4: la disposizione dell’attuale capoverso 3 viene leggermente riformulata e trasferita nel nuovo capoverso 4. Il contenuto materiale della disposizione resta tuttavia invariato.
Come già oggi, le aliquote d’aumento saranno stabilite in modo uniforme per gli uomini e per le donne. In futuro, esse andranno inoltre riesaminate periodicamente per tenere conto dell’evoluzione demografica. Per questo riesame è ritenuta adeguata una cadenza decennale.
Gli assicurati che prima del raggiungimento dell’età di riferimento percepiscono una rendita AI o un assegno per grandi invalidi non potranno rinviare la rendita.