Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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Art. 40 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

Cpv. 1–3: il diritto vigente prevede unicamente la possibilità di riscuotere anticipatamente l’intero importo della rendita. In futuro si potrà riscuotere anticipatamente anche solo una percentuale (cifra intera) della rendita, compresa tra il 20 e l’80 per cento. La percentuale di rendita anticipata inizialmente potrà essere aumentata una sola volta; successivamente si dovrà riscuotere la totalità della rendita.

Non sarà possibile passare dall’anticipazione della totalità della rendita o di una sua percentuale a quella di una percentuale inferiore, dato che questo equivarrebbe a una revoca parziale della riscossione anticipata. Sarà esclusa anche la possibilità di revocare l’anticipazione per poi riscuotere nuovamente la rendita al raggiungimento dell’età di riferimento. L’anticipazione della rendita avrà effetto solo per il futuro. Non sarà pertanto possibile, ad esempio, chiedere al compimento dei 64 anni la riscossione anticipata retroattiva della rendita a contare dal compimento dei 62 anni.

Un’altra novità consiste nella possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita non più solo per anni interi, ma a partire da un mese qualsiasi, sin dal primo giorno del mese che segue il compimento dei 62 anni.

Come già previsto nel diritto vigente, durante il periodo di anticipazione non saranno versate rendite per figli.

Cpv. 4: secondo il diritto vigente, per il calcolo della rendita anticipata la durata di contribuzione è considerata completa, se fino al momento dell’anticipazione l’assicurato presenta la stessa durata di contribuzione della sua classe d’età. Con questo nuovo capoverso si intende tener conto della riduzione della durata dell’attività lucrativa a seguito dell’anticipazione della rendita. Contrariamente a quanto prevede il diritto vigente, in futuro nel calcolo della rendita si terrà conto anche della lacuna contributiva venutasi a creare fino al raggiungimento dell’età di riferimento.

Cpv. 5: la rendita di vecchiaia anticipata sarà calcolata una prima volta, provvisoriamente, al momento in cui verrà presentata la prima richiesta di riscossione anticipata. Se l’unico momento determinante per il calcolo della rendita fosse quello in cui una persona fa valere per la prima volta il diritto a una rendita anticipata, non potrebbero essere computati i periodi di contribuzione totalizzati durante il periodo di anticipazione. Affinché tali periodi possano essere computati, al raggiungimento dell’età di riferimento si procederà sempre a un nuovo calcolo della rendita. Non si procederà invece a un nuovo calcolo in caso di aumento della percentuale di rendita anticipata. Il primo calcolo eseguito all’inizio del periodo di anticipazione deve essere il più semplice possibile, dato che durante questo periodo la rendita riscossa rappresenta soltanto un anticipo della prestazione effettivamente dovuta al raggiungimento dell’età di riferimento.

Art. 40a Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione anticipata

Cpv. 1 e 2: il disciplinamento vigente, in base al quale anche le rendite vedovili e quelle per orfani successive a una rendita anticipata sono ridotte, è soppresso. Inoltre, come già previsto nel diritto vigente, il Consiglio federale avrà la competenza di stabilire le aliquote di riduzione attuariali in modo da tener conto della speranza di vita. Le aliquote di riduzione saranno stabilite in modo uniforme per gli uomini e per le donne. Inoltre, analogamente alle aliquote d’aumento in caso di rinvio, esse andranno riesaminate periodicamente al fine di tener conto dell’evoluzione demografica. Per questo riesame è ritenuta adeguata una cadenza decennale.