Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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Art. 40b Combinazione di riscossione anticipata e rinvio della rendita di
vecchiaia
Cpv. 1 e 2: al fine di rendere il più flessibile possibile la riscossione della rendita, sarà consentito combinare anticipazione e rinvio. Concretamente, questo significa che una persona che avrà riscosso anticipatamente una percentuale della sua rendita potrà rinviare la parte non ancora riscossa al raggiungimento dell’età di riferimento.
La percentuale della rendita potrà essere modificata una sola volta, tra il compimento del 62° e quello del 70° anno d’età, durante il periodo di anticipazione o quello di rinvio. Questa limitazione s’impone affinché l’attuazione dell’AVS resti semplice ed efficiente. Di conseguenza, una persona che avrà modificato la percentuale di rendita già durante il periodo di anticipazione non potrà più farlo nel periodo di rinvio.
Art. 40c Aliquote di riduzione per le donne in caso di riscossione anticipata
della rendita di vecchiaia
Questo articolo consentirà alle donne che non possono lavorare fino all’età di riferimento e desiderano anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia di beneficiare di aliquote di riduzione attuariali più favorevoli rispetto a quelle ordinarie. Sono previste aliquote di riduzione differenziate in funzione del reddito annuo medio determinante dell’assicurata e del numero di anni di anticipazione. Le donne con redditi bassi (reddito annuo medio determinante inferiore o uguale a 56 400 fr.) potranno anticipare di un anno la riscossione della rendita di vecchiaia senza subire alcuna riduzione della medesima. In realtà, dato che durante il periodo di anticipazione la rendita sarà calcolata sulla base degli anni di contribuzione effettivi al momento dell’anticipazione, essa subirà una riduzione di 1/44 per anno di anticipazione (art. 40 cpv. 4). Tuttavia, se durante il periodo di anticipazione della rendita la persona assicurata sarà rimasta assoggettata all’AVS in Svizzera e avrà continuato a versare contributi fino all’età di riferimento, sia pure in qualità di persona senza attività lucrativa, al raggiungimento dell’età di riferimento la sua rendita sarà ricalcolata tenendo conto di questi contributi. Nel caso summenzionato, quindi, a partire dall’età di riferimento la rendita verrebbe versata senza alcuna riduzione.
[In caso di adozione della seconda variante] Le assicurate che avranno anticipato la riscossione della rendita non potranno beneficiare della nuova formula delle rendite prevista all’articolo 34bisper il calcolo della rendita all’età di riferimento, poiché queste due misure compensative non sono cumulabili.
Art. 43biscpv. 1 e 4
Cpv. 1: la precisazione apportata a questo capoverso risulta necessaria, dal momento che si continuerà ad avere diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AVS solo in caso di riscossione della totalità della rendita, ma non di una percentuale di essa. In caso di riscossione anticipata di una percentuale di rendita l’eventuale diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI continuerà a sussistere.
Cpv. 4: l’espressione «età di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento», che si riferisce al compimento dei 65 anni. Al contempo, viene segnalato che il diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AI si estingue non solo al raggiungimento dell’età di riferimento, ma anche con l’anticipazione della totalità della rendita di vecchiaia.