Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 77Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 43terContributo per l’assistenza
L’espressione «età di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento», che si riferisce al compimento dei 65 anni. Al contempo, viene segnalato che il diritto al contributo per l’assistenza dell’AI si estingue non solo al raggiungimento dell’età di riferimento, ma anche con l’anticipazione della totalità della rendita di vecchiaia.
Art. 44 cpv. 2
Secondo il diritto vigente, le casse di compensazione hanno la possibilità di versare solo una volta all’anno, anziché ogni mese, le rendite parziali che ammontano a meno del 10 per cento della rendita minima completa (10 % di 1175 franchi = 117.50 fr., ossia 1410 fr. all’anno). La proposta di aumentare questo limite al 20 per cento (20 % di 1175 fr. = 235 fr., ossia 2820 fr. all’anno) ha lo scopo di concedere un più ampio margine d’azione alle casse di compensazione nella loro attività esecutiva e di ridurre le spese di amministrazione generate dal pagamento mensile di rendite esigue. Gli assicurati non saranno penalizzati da questa misura, perché continueranno ad avere la possibilità di chiedere il pagamento mensile della rendita. In caso di versamento all’estero, questa misura potrebbe addirittura essere vantaggiosa per loro, poiché a seconda del caso un versamento annuo permette di ridurre considerevolmente le spese addebitate dalle banche estere.
Art. 64 cpv. 2bis, primo periodo
Questa disposizione è adeguata alla nuova terminologia («età di riferimento»).
Art. 64a, primo periodo
Si tratta di una modifica redazionale resasi necessaria in seguito alla soppressione della nozione di «età del pensionamento».
Art. 102 cpv. 1 lett. b, c, e ed f
Questo capoverso elenca le fonti di finanziamento dell’AVS.
Lett. b: si tratta di una modifica puramente redazionale che concerne soltanto il testo tedesco.
Lett. c: l’espressione «interessi» è sostituita con «redditi del patrimonio». Nel quadro della 10arevisione dell’AVS, il divieto di acquisire azioni previsto all’articolo 108 capoverso 1 è stato soppresso. In occasione della modifica della LAVS del 6 ottobre 200047 relativa alle nuove prescrizioni sugli investimenti del Fondo di compensazione dell’AVS è stato compiuto un passo ulteriore autorizzando l’acquisizione di azioni estere. La nozione di «redditi del patrimonio» proposta nell’avamprogetto corrisponde dunque meglio alla realtà.
Cpv. 1 lett. e: il capoverso 1 vigente è completato con l’introduzione di una lettera che indica gli introiti dell’imposta sul valore aggiunto. Questi includono sia la parte di essi già oggi destinata all’AVS sia gli introiti derivanti dal finanziamento supplementare.
47 RU 2001 292