Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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perché suddividendo la prestazione di vecchiaia in più versamenti parziali di capitale è possibile attenuare in maniera significativa la progressione fiscale. Inoltre, non dovrà essere possibile aggirare la prescrizione assicurando il salario derivante da un medesimo rapporto di lavoro presso più istituti di previdenza in modo da beneficiare complessivamente di un numero superiore di versamenti parziali. Questa situazione può presentarsi, per esempio, quando un assicurato è affiliato presso un istituto di previdenza per la previdenza professionale obbligatoria e presso un altro per la parte sovraobbligatoria o in caso di istituzione di una cassa per i quadri o di un istituto di previdenza con piani previdenziali 1e. La limitazione a tre versamenti per la riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale potrebbe essere facilmente aggirata facendo assicurare il salario (conseguito presso un datore di lavoro) presso vari istituti di previdenza e beneficiando separatamente in ognuno di essi dei versamenti ammessi. Questa prassi sarà vietata. Si dovrà anche evitare che, in seguito a un cambiamento dell’istituto di previdenza, gli assicurati riescano a superare il numero massimo complessivo di versamenti ammessi. A tal fine, l’articolo 8 capoverso 3 AP-LFLP prevede un obbligo di informare in caso di cambiamento dell’istituto di previdenza.

Art. 13b Riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia

Cpv. 1: l’assicurato che intende percepire la totalità della rendita o una percentuale di essa prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare potrà farlo soltanto se ridurrà nella stessa misura il salario che percepisce dal datore di lavoro affiliato all’istituto di previdenza in questione. La diminuzione tuttavia non dovrà riguardare necessariamente la parte di salario assicurata a titolo obbligatorio. Se per esempio un salario annuo di 120 000 franchi viene ridotto a 90 000, vale a dire del 25 per cento, la persona interessata potrà riscuotere fino al 25 per cento della prestazione di vecchiaia che le spetta, anche se è assicurata solo in un piano previdenziale LPP minimo. La riduzione del salario dovrà essere definitiva: essa non può essere considerata un pensionamento parziale, se si può già prevedere che in seguito il salario aumenterà nuovamente. D’altro canto, però, non si può ovviamente escludere che una persona aumenti poi nuovamente il suo grado d’occupazione. Questa possibilità non può infatti essere esclusa nemmeno nel caso di persone che sono andate in pensione prima dell’età di riferimento e riscuotono la totalità della rendita: pure esse possono in seguito farsi nuovamente assumere dallo stesso o da un altro datore di lavoro. Anche in questi casi, tuttavia, il beneficiario di rendita che aumenta nuovamente o riprende l’attività lucrativa non ha il diritto di far sospendere il versamento della rendita per riceverne in seguito una più elevata.

Gli istituti di previdenza potranno stabilire nel loro regolamento se, in caso di riduzione del salario dopo il compimento del 62° anno d’età, l’assicurato possa chiedere che tutta la sua prestazione d’uscita resti depositata presso l’istituto di previdenza in cambio di un corrispondente aumento della futura prestazione di vecchiaia. Gli istituti di previdenza potranno inoltre continuare a proporre agli assicurati il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato secondo l’articolo 33a LPP. L’assicurato dovrà in ogni caso poter riscuotere una parte della sua prestazione di vecchiaia, se in seguito a una riduzione del salario ne avrà bisogno per motivi economici.

Cpv. 2: analogamente a quanto previsto nel 1° pilastro, anche nella previdenza professionale obbligatoria l’assicurato avrà diritto all’anticipazione della prestazione di