Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/5: Decreto federale sui crediti d'impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d'agglomerato · 57 pagine
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2.7 Attuazione del programma Traffico d’agglomerato
2.7.1 Convenzioni sulle prestazioni
In base ai programmi d’agglomerato e al decreto dell’Assemblea federale, il DATEC conclude, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, una convenzione sulle prestazioni con l’ente responsabile43. La convenzione include le misure cofinanziate dalla Confederazione e quelle non cofinanziabili relative soprattutto ai settori trasporti e insediamenti. Nella convenzione vanno disciplinati in particolare: i provvedimenti e i pacchetti di provvedimenti da realizzare, lo scadenzario, il contributo federale, le esigenze per l’allestimento dei rapporti, le competenze e le responsabilità, le modalità d’adeguamento, le composizioni in caso di mancato adempimento della convenzione, come anche la durata di validità e le scadenze44.
Tre mesi dopo l’entrata in vigore del decreto federale concernente l’approvazione dei crediti per il programma Traffico d’agglomerato di terza generazione, per tutte le misure decorrerà un termine di sei anni (di quattro anni per le generazioni successive) entro il quale si dovrà obbligatoriamente dare inizio ai lavori (con riserva di eventuali procedure di ricorso e referendum; la riserva non si applica però alle misure cofinanziate in modo forfettario)45. Se i lavori non iniziano entro i termini stabiliti, decade il diritto al contributo federale nella generazione in corso. L’agglomerato potrà tuttavia ripresentare le misure per esame in una generazione successiva.
La convenzione deve inoltre specificare i criteri cui attenersi per effettuare il controllo degli effetti e delle finanze. L’ARE verifica il rispetto della convezione sulle prestazioni nell’ambito del reporting (art. 24 cpv. 4 OUMin), che di norma viene richiesto ogni quattro anni.
2.7.2 Accordo sul finanziamento
In base alla convenzione sulle prestazioni e al risultato dell’esame delle misure da parte delle autorità competenti46, l’USTRA stabilisce in un accordo sul finanziamento, preparato d’intesa con l’ente responsabile, le modalità di pagamento delle misure della lista A pronte per essere realizzate e il cui finanziamento è assicurato47.
D’ora in poi le misure appartenenti alle categorie traffico lento, riqualifica e sicurezza delle infrastrutture stradali (strategie progettuali e di esercizio) e gestione del traffico per un ammontare non superiore a 5 milioni di franchi saranno riunite in pacchetti di misure beneficiarie di contributi forfettari già comprensivi di IVA e rincaro48 e sarà stipulato un unico accordo di finanziamento per ogni categoria. Ciò ridurrà sensibilmente l’onere amministrativo a carico degli enti responsabili e della Confederazione. Le misure aventi diritto a un contributo forfettario non dovranno essere necessariamente già pronte per la realizzazione al momento della conclusione dell’accordo sul finanziamento. In più, con l’introduzione di questi pacchetti cofinanziati in modo forfettario in funzione di unità di prestazioni basate su costi standardizzati, i singoli enti responsabili usufruiscono di una maggiore flessibilità per realizzare e adeguare le misure.
2.8 Seguito dei lavori e ulteriore sviluppo del programma Traffico d’agglomerato
Durante il processo di valutazione sono emerse con chiarezza le incertezze – in particolare la mancata garanzia del finanziamento – esistenti negli agglomerati al momento di stilare i programmi d’agglomerato di terza generazione. Il fatto che, con l’istituzione del FOSTRA, il programma Traffico d’agglomerato sia ora uno strumento pianificatorio durevole permetterà certamente di effettuare un ulteriore salto di qualità nelle future generazioni. A beneficiarne sarà innanzitutto la coerenza tra le varie generazioni dei programmi d’agglomerato: al momento di elaborare il programma ci si potrà infatti concentrare sulla determinazione degli interventi ancora necessari nonché sulla proposta di soluzioni volte a eliminare i problemi di traffico rimanenti negli agglomerati e quelli eventualmente emersi nel frattempo.
Per la Confederazione è pertanto indispensabile che nelle future generazioni vengano presentati nella lista A soltanto progetti integrati in un valido approccio globale e debitamente realizzabili e finanziabili, a garanzia della loro effettiva attuazione negli anni successivi.
Le modifiche apportate alla OUMin49 hanno già costituito un importante primo passo in vista della quarta generazione del programma Traffico d’agglomerato: la cerchia di città e agglomerati beneficiari è stata adeguata agli sviluppi degli ultimi anni e sono stati aggiunti i capoluoghi cantonali di Sarnen, Glarona e Appenzello; si sta inoltre affinando il metodo di calcolo dei costi standardizzati come base per le misure cofinanziate in modo forfettario. A partire dalla quarta generazione, inoltre, la possibilità di un cofinanziamento forfettario sarà estesa anche al settore fermate di tram e autobus.
Dalla prossima generazione, gli effetti del programma Traffico d’agglomerato saranno oggetto di un esame ancora più approfondito operato nel contesto di un controllo sistematico degli effetti, che poggerà sugli indicatori del «monitoraggio e del controllo degli effetti dei programmi d’agglomerato» (indicatori MOCA)50, aggiornati periodicamente sotto la guida della Confederazione.
Nell’ambito di questi processi sarà vagliata anche una serie di questioni fondamentali di natura progettuale per stabilire quale forma dovrà assumere in futuro il programma Traffico d’agglomerato.
43 Art. 24 cpv. 1 OUMin.
44 Art. 24 cpv. 2 OUMin.
45 Art. 17e cpv. 2 LUMin; art. 23a OUMin.
46 Ai sensi dell’articolo 2 delle legge federale del 1° lug. 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e dell’articolo 41 della legge federale del 7 ott. 1983 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01), gli impianti di trasporto (stradale) sovvenzionati dalla Confederazione devono essere verificati per garantirne la conformità con le disposizioni della LPN e della LPAmb.
47 Art. 24 cpv. 4 OUMin.
48 Art. 21a OUMin.
49 OUMin, RS 725.116.21.
50 ARE (2009), Monitoring projets d’agglomération transport et urbanisation (disponibile in francese e tedesco).