Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 40 pagine
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Rapporto sugli esiti della consultazione concernente le revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità
Energie Thun, regioGrid, swisspower e AES chiedono che gli impianti sulla lista d'attesa siano presi in considerazione in base alla data di presentazione della domanda e non della notifica di messa in esercizio o della notifica dello stato di avanzamento del progetto. Secondo tali partecipanti, in questo modo gli impianti piccoli e inefficienti non beneficerebbero più di un trattamento preferenziale rispetto agli impianti grandi ed efficienti.
Articolo 24 capoverso 3 (perdita della garanzia)
CKW ed Elektrizitätswerk Altdorf AG fanno notare che nella prassi succede che le autorità competenti dispongano un cambio dell'ubicazione nelle procedure di autorizzazione e di concessione. In un simile caso, secondo loro un progetto non dovrebbe perdere la garanzia di principio di partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità. I suddetti partecipanti chiedono pertanto di modificare in tal senso il capoverso 3 lettera c.
Articolo 26 (indennità di gestione)
EKZ, Energie Thun, regioGrid, swisspower e AES non vedono attualmente alcun motivo per cui l'indennità di gestione per gli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR) debba essere inferiore a quella per le centrali elettriche a legna (impianto a biomassa). Chiedono pertanto di aumentarla da 0,16 a 0,28 centesimi. Pronovo chiede di precisare che i chilowattora indicati sono quelli immessi in rete.
Articolo 29 capoverso 3 (conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi)
Pronovo propone di introdurre un nuovo capoverso 3bische consenta di disporre di un margine di manovra anche in fattispecie di altro tipo.
Articolo 39 capoverso 1 (ordine di presa in considerazione)
Energie Thun, regioGrid, swisspower e AES chiedono che per gli impianti che presentano una domanda per la RU per grandi impianti fotovoltaici e che dopo la costruzione dell'impianto intendono usufruire di una RU per piccoli impianti fotovoltaici sia determinante la data di presentazione della prima domanda.
Articolo 47 (misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento)
Axpo, regioGrid e AES chiedono di sostituire il criterio del limite finanziario minimo con la produzione netta supplementare prevista.
Articoli 48 e 52 (contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici)
Axpo, Energie Thun, regioGrid, swisspower e AES chiedono di sopprimere la distinzione tra nuovi impianti, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli.
Articolo 53 (procedura di domanda)
Axpo chiede di prevedere la possibilità di presentare la domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento già al momento in cui si dispone di un rapporto di progetto preliminare completato. Axpo estende la richiesta, per analogia, anche ai contributi d'investimento per la biomassa.
Articolo 64 (deflussi di denaro computabili)
Axpo, regioGrid e AES chiedono che nel caso di rinnovamenti venga preso in considerazione anche il valore residuo delle componenti dell'impianto necessarie all'esercizio.
Articolo 90 (costi di produzione e altri costi)
Axpo, regioGrid e AES chiedono l'inclusione delle tasse di concessione e delle prestazioni della concessione al fine di eliminare una disparità di trattamento tra gli aventi diritto al premio di mercato e, per quanto concerne il calcolo dei costi di produzione, propongono precisazioni che ne permettono la semplificazione.