Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 40 pagine

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Rapporto sugli esiti della consultazione concernente le revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità

Allegato 1.1 numero 3 (calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi)

Pronovo chiede lo stralcio di questo numero visto che si dimostra eccessivamente complesso nella sua attuazione. In alternativa allo stralcio, casomai non dovesse concretizzarsi, Pronovo chiede un adeguamento del numero per facilitarne l'applicazione. Tale partecipante propone di far riferimento alla produzione netta degli ultimi cinque anni civili, a prescindere se in precedenza si era già proceduto a un ampliamento. Inoltre chiede di regolamentare i casi in cui un impianto venga ampliato prima del periodo completo di riferimento (ovvero prima della scadenza dei cinque anni) o quelli in cui un impianto, pur essendo in esercizio da oltre cinque anni, beneficia da poco tempo della promozione attraverso il SRI. Infine chiede che tale adeguamento venga attuato anche nell'allegato 1.5 numero 5.

Allegato 1.2 numero 4.3 lettera b (procedura di presentazione delle domande)

Romande Energie chiede di prevedere un termine di messa in esercizio di 12 anni anziché di 12 mesi nel caso in cui siano necessarie modifiche pianificatorie.

Pronovo fa notare che nella pratica, nella maggior parte dei casi, il rapporto di sicurezza per le installazioni si è rivelato sufficiente per ottenere le informazioni necessarie sulla messa in esercizio. Per contro, il requisito del verbale di collaudo costituisce, sempre secondo Pronovo, un ostacolo alla tempestiva notifica di messa in esercizio. Sotto il profilo dell'esecuzione, nella maggior parte dei casi la prova potrebbe essere fornita anche soltanto con documenti equivalenti, perlopiù con il rapporto di sicurezza insieme ai verbali di misurazione e di verifica. Pronovo propone pertanto di mantenere il verbale di collaudo tra i requisiti e di preservare però la necessaria flessibilità creando un'alternativa. Il partecipante chiede di attuare tale adeguamento anche nell'allegato 2.1 numero 4.2 lettera b.

Allegato 1.3 numeri 2.1 e 2.2 (categorie di impianti eolici)

WindPower AG è dell'opinione che, analogamente alla normativa che disciplina gli impianti fotovoltaici, i valori limite per piccoli e grandi impianti eolici debbano essere innalzati a 100 kW.

Allegato 1.3 numero 5.2.1 (cessione della decisione RIC)

Considerate AG e WindPower AG chiedono che la cessione delle decisioni RIC positive non sia limitata a un Cantone. Considerate AG sottolinea pure che lo sviluppo di nuovi progetti sarà ostacolato dall'applicazione del numero 5.2.1 lettera c, oltre che dallo scenario del futuro modello del mercato dell'elettricità, ancora da definirsi. Pertanto chiede di adeguare la data nella lettera c.

Allegato 1.4 numero 6.5 (nuovo) (procedura di domanda)

Romande Energie chiede di specificare in un nuovo numero che le disposizioni sono valide anche retroattivamente per gli impianti che hanno già ottenuto una decisione positiva.

Allegato 2.1 numero 4.2 lettera e (domanda e notifica di messa in esercizio per gli impianti di grandi dimensioni)

Pronovo rileva che la data riportata nell'ordinanza in vigore non è corretta e che quella giusta è il 31 dicembre 2012.

Promozione della produzione invernale

Energie Thun, regioGrid, swisspower e AES propongono di impostare gli strumenti di promozione in modo tale che la produzione possa aumentare in inverno, ad esempio mediante contributi di promozione differenziati a seconda della distribuzione annuale della produzione o mediante un'appropriata definizione delle priorità nella lista d'attesa per i progetti già inoltrati.

4.6.3. Pareri del settore elettrico relativi alla revisione parziale dell'OEn

Articolo 2 capoverso 2 lettera c (precisazione relativa alla potenza nominale in corrente alternata)

ECS accoglie con favore questa precisazione.