Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 40 pagine
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Rapporto sugli esiti della consultazione concernente le revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità
groupe e indica tre difficoltà principali per le limitazioni territoriali agevolate dell'RCP. Innanzitutto, la mancanza di chiarezza circa lo status giuridico delle linee che attraversano comporta un'insufficiente sorveglianza delle stesse. In secondo luogo, un incremento degli RCP comporta lo sviluppo di un'inefficiente rete parallela e, in terzo luogo, uno smantellamento della solidarietà riferita ai costi di rete. groupe e è favorevole all'evoluzione positiva riscontrata per la produzione decentrata, ma è del parere che ulteriori incentivi non siano giustificati.
Articolo 15 (adeguamento della norma concernente la dimensione minima degli impianti per la costitu-
zione di un RCP)
CKW ed Elektrizitätswerk Altdorf AG sono d'accordo con la precisazione proposta.
BKW reputa che il capoverso 3 significhi per il gestore di rete assumere implicitamente la responsabilità di comunicare a un RCP che non può continuare a esistere se non sono adempiute le condizioni previste per l'RCP. Secondo BKW, tale funzione di sorveglianza e tale obbligo di notifica non rientrano tra i compiti di un gestore di rete e per fugare tale incertezza occorre stralciare il capoverso.
ewz, EKZ, Energie Thun, regioGrid e AES sono del parere che il GRD non possa esercitare la sorveglianza di un RCP e pertanto chiedono di stralciare il nuovo capoverso 3.
Energie Thun, regioGrid e AES propongono di prevedere per l'RCP, se del caso, un obbligo di notifica. Pronovo lamenta che finora non è stato definito il soggetto che si fa carico della responsabilità per la misurazione degli impianti di produzione e per la comunicazione dei dati nell'RCP e chiede pertanto che tale responsabilità sia espressamente inserita nell'ambito di competenza del GRD.
CKW ed Elektrizitätswerk Altdorf AG raccomandano di adeguare la formulazione in modo che gli impianti comunemente in funzione meno di 50 ore siano esclusi fin dall'inizio. Chiedono inoltre di menzionare l'esempio del gruppo elettrogeno d'emergenza anche nel testo legislativo e nel capoverso 3 propongono una formulazione alternativa.
swisspower chiede di inasprire i requisiti posti agli RCP e di fissare la potenza di produzione propria almeno al 30 per cento e le ore a piena potenza ad almeno 800 all'anno. Inoltre, swisspower chiede di introdurre un obbligo di notifica per l'RCP, in virtù del quale, l'RCP è tenuto a informare immediatamente il gestore di rete nell'eventualità di non adempiere più i requisiti.
Articolo 16 capoversi 1 e 1bis(precisazione circa la computabilità dei costi al raggruppamento)
CKW concorda con la precisazione proposta.
EVG-Zentrum chiede che per l'energia prodotta e consumata internamente non possano essere addebitati costi superiori a quelli del prodotto elettrico standard locale. A suo avviso i costi non devono superare di oltre il 20 per cento il prezzo medio svizzero dell'energia elettrica per le economie domestiche nell'anno precedente. Secondo EVG-Zentrum, per l'ammortamento dell'impianto occorre distribuire ai partecipanti al raggruppamento almeno il 25 per cento dell'utile in forma di consumo proprio agevolato o versamenti e ogni cinque anni detti partecipanti devono poter chiedere per iscritto lo stato dell'ammortamento.
SIG chiedono di precisare che si tratta di costi in relazione allo sviluppo e all'utilizzazione di una rete elettrica interna.
4.6.4. Osservazioni e richieste aggiuntive del settore elettrico relative alla revisione parziale dell'OEn
Axpo formula richieste per diversi articoli che non hanno costituito oggetto della revisione. Chiede di stralciare nell'articolo 30 la ripetizione della procedura così da aumentare la certezza del diritto, di completare l'articolo 31 in modo tale che le misure potranno essere attuate soltanto quando saranno disponibili i mezzi stanziati, di stralciare nell'articolo 33 la prescrizione secondo cui le domande possono essere presentate soltanto se ciò è previsto nella garanzia, di precisare nell'articolo 34 che gli indennizzi per le misure di risanamento non devono essere considerati sussidi, di procedere nell'allegato 3 numero 3.1 a precisazioni per i costi computabili, di procedere nell'allegato 3 numero 3.2 a precisazioni per i costi non computabili.