Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/60: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati · 25 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.845123
1 Situazione iniziale
Allo scopo di migliorare l’integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente, l’assemblea plenaria della Conferenza dei Governi Cantonali (CdC) e il Consiglio federale hanno deciso, rispettivamente il 23 marzo 2018 e il 25 aprile 2018, di avviare i lavori di attuazione dell’Agenda Integrazione Svizzera. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di aumentare l’importo della somma forfettaria a favore dell’integrazione versata ai Cantoni dagli attuali 6000 franchi a 18 000 franchi e di dare la possibilità ai Cantoni di impiegare tale somma forfettaria a favore della promozione linguistica precoce dei richiedenti l’asilo. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato incaricato di attuare i parametri del processo d’integrazione ideale a livello esecutivo e di avviare una pertinente consultazione. In parallelo all’Agenda Integrazione Svizzera la Confederazione e i Cantoni hanno convenuto un sistema di indennizzo delle spese per i minorenni non accompagnati nel settore dell’asilo e dei rifugiati (MNA). Ipotizzando che le spese computabili per l’assistenza e l’aiuto sociale ammontano complessivamente a circa 100 franchi per giorno e MNA, il Consiglio federale ha deciso che la Confederazione si farà carico di circa 86 di questi 100 franchi. Considerate le spese supplementari il Consiglio federale ha inoltre deciso di aumentare conseguentemente le somme forfettarie globali con cui i Cantoni sono indennizzati già oggi per le spese di aiuto sociale sostenute nel settore dell’asilo e dei rifugiati. A tal fine ha approvato un modello di calcolo basato sul numero di MNA che soggiornano in Svizzera in un momento specifico.
Queste decisioni di principio del Consiglio federale devono ora essere attuate a livello di ordinanza. Le modifiche interessano l’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS;
RS 142.205) e l’ordinanza 2 sull’asilo (OAsi 2; RS 142.311). L’OIntS disciplina la somma forfettaria a favore dell’integrazione, il suo utilizzo per la promozione linguistica precoce dei richiedenti l’asilo nonché il processo di prima integrazione, mentre l’OAsi 2 disciplina
l’indennizzo dei Cantoni per le spese supplementari occasionate dai MNA.
Il 5 settembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, protrattasi fino al 5 dicembre 2018.1 Sono pervenuti 59 pareri. Si sono pronunciati 25 Cantoni, la CdC, la CDOS, cinque partiti, un’associazione mantello dei Comuni e delle città, quattro associazioni mantello dell’economia e 21 altre cerchie interessate. Sette partecipanti (AICA, ASUSC, AUSL, FSA, FSPC, KAZ, OSE) hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi. Il TAF rimanda alla propria presa di posizione e rinuncia a ulteriori osservazioni sul questionario. La CDOS si pronuncia unicamente sull’indennizzo dei Cantoni per i costi occasionati dai minorenni non accompagnati nel settore dell’asilo e dei rifugiati. Per quanto riguarda le modifiche all’ordinanza sull’integrazione, la CDOS rimanda alla presa di posizione della CdC. Dal canto suo, la CdC si esprime unicamente sull’Agenda integrazione. GastroSuisse non si pronuncia sull’OAsi 2. La ZIAB/SCCFA non si pronuncia sul progetto ma si esprime in merito
all’Agenda integrazione nel quadro dell’attuazione delle procedure d’asilo velocizzate. La Conferenza delle direttrici e dei direttori di giustizia e polizia non ha inoltrato una presa di posizione.
1 FF 2018 4503