Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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M02 Articolo sulla sperimentazione

La nuova disposizione offre ai Cantoni la possibilità di avviare e realizzare progetti pilota. L’avvio di tali progetti avrà un impatto sugli investimenti e le risorse del Cantone interessato. È difficile stimare i costi poiché l’impatto varierà a seconda del progetto.

Tutti gli attori sono chiamati a contribuire al contenimento dei costi nell’ambito dell’AOMS. Siccome i progetti pilota sono strumenti che potranno essere utilizzati in modo mirato nei settori che registrano i maggiori aumenti dei costi, è probabile che i Cantoni e i Comuni saranno coinvolti, completamente o in parte, a titolo volontario o obbligatorio. A questo stadio è tuttavia difficile fare una stima precisa, poiché ciò dipenderà dai singoli progetti presentati. La partecipazione dei Cantoni e dei Comuni (investimento nelle risorse) sarà comunque inevitabile se saranno interessati dal progetto.

Copia della fattura all’assicurato

L’estensione dell’articolo 59 LAMal alle violazioni dell’obbligo di consegnare una copia della fattura all’assicurato nel sistema del terzo pagante potrebbe provocare un maggior numero di contenziosi legali sottoposti al tribunale arbitrale cantonale (art. 89 LAMal). In linea di principio è però presumibile che tali contenziosi non saranno frequenti, dal momento che la nuova regolamentazione è chiara.

M15 Importi forfettari nel settore ambulatoriale

Il presente disegno non modifica la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni per quanto riguarda l’approvazione delle convenzioni né la competenza sussidiaria di cui all’articolo 43 capoversi 5 e 5bise all’articolo 47 LAMal. In linea di massima, il Consiglio federale resterà quindi competente per l’approvazione nonché la fissazione e l’adeguamento a titolo sussidiario delle strutture tariffali valide in tutta la Svizzera (singole prestazioni o importi forfettari) e i Cantoni per le convenzioni tariffali valide a livello cantonale.

Per i Cantoni non s’intravedono altri oneri supplementari, dato che la legislazione vigente attribuisce già a essi la competenza di approvare le convenzioni tariffali valide a livello cantonale (compresi i contratti di affiliazione alle strutture tariffali valide in tutta la Svizzera). È già attribuita alle autorità cantonali anche la competenza sussidiaria di stabilire le tariffe secondo gli articoli 47 e segg. LAMal.

Misure di gestione dei costi

Se i partner tariffali prevedono, nelle convenzioni sulle misure di gestione dei costi, un meccanismo di gestione che ha un influsso sulle tariffe stabilite a livello cantonale, i Cantoni sono interessati nella misura in cui i partner tariffali devono sottoporre loro, per approvazione, le tariffe adeguate. Ciò potrebbe significare che i Cantoni dovranno occuparsi di un maggior numero di procedimenti di approvazione delle tariffe.

Diritto di ricorso delle federazioni di assicuratori in relazione alla pianificazione e agli elenchi degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura

È prevedibile un eventuale aumento dei ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali fondate sull’articolo 39 LAMal. Ciò è tuttavia giustificato dalla garanzia di una ponderazione equilibrata degli interessi dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori nell’ambito della pianificazione e degli elenchi degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura.