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Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 7 pagine

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zione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), nonché le organizzazioni del mondo del lavoro interessate.

3 La verifica è svolta almeno ogni dieci anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Può essere avviata anticipatamente dall’UFSP o dalle istituzioni di cui al capoverso 2 nel caso in cui gli sviluppi dell’assistenza sanitaria o dei profili professionali delle professioni sanitarie di cui alla LPSan impongano un adeguamento delle competenze professionali specifiche.

4 Il rapporto sui risultati della verifica è sottoposto al Consiglio federale.

Art. 10 Standard di accreditamento

1 Il Dipartimento federale dell’interno può emanare gli standard di accreditamento. Essi concretizzano segnatamente le competenze elencate agli articoli 2-8.

2 Il Dipartimento federale dell’interno consulta dapprima il Consiglio delle scuole universitarie, il Consiglio svizzero di accreditamento, l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e la SEFRI.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2020.

… In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Il cancelliere della Confederazione: