Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 60Fedlex · Rapporto sui risultati

Per 21 partecipanti (ANPP, ATP, Cerfasy, FH Schweiz, FSP, IBP, KJF, KGI, pca.acp, PBB, SBAP, Systemis, UniZH, VAP, vipp, VPB, ZüPP, M. Aebi, A. Hugentobler, M. Maguhn, L. Vertone) è corretto che l’attestazione per i titoli universitari svizzeri e i titoli federali di perfezionamento sia rilasciata, su richiesta, dall’UFSP.

Capoverso 2

In merito all’articolo 7 capoverso 2, la CDS e sei Cantoni (AI, GL, NW, OW, SG, VS) suggeriscono di aggiungere la precisazione «[…] un titolo federale di perfezionamento corrispondente […]» rimandando all’articolo 22 capoverso 1 LPPsi.

Il Cantone TI osserva che il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale è di competenza dei Cantoni e rimanda in proposito all’articolo 22 LPPsi. L’UFSP non può quindi attestare l’esistenza di tale autorizzazione. L’attestazione deve essere rilasciata dal Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione e di conseguenza dispone dei dati più recenti, a meno che non s’intenda in realtà l’attestazione che il richiedente dispone delle qualifiche necessarie per ottenere l’autorizzazione a esercitare la professione. Il possesso delle qualifiche non è però l’unica condizione per ottenere l’autorizzazione e non è quindi sufficiente.

BVP sottolinea l’importanza dell’esercizio della professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale.

3.7.2.2 Articolo 8

Capoverso 1

In merito all’articolo 8 capoverso 1, 25 partecipanti (ANPP, ATP, AVP, Cerfasy, EFPP, FH Schweiz, FSP, KJF, IBP, KGI, pca.acp, PSZ, SBAP, Systemis, UniZH, VAP, vipp, VPB, VPZ, PBB, ZüPP, M. Aebi, A. Hugentobler, M. Maguhn, L. Vertone) dichiarano di essere favorevoli all’introduzione dei nuovi emolumenti per il rilascio di attestazioni e documenti nonché per l’iscrizione nel registro PsyReg. Fanno però notare che, per quanto riguarda gli emolumenti per le decisioni di accreditamento, vi è una disparità di trattamento tra le organizzazioni di perfezionamento in psicoterapia medica e psicologica. Per il perfezionamento per diventare medico specialista in psichiatria e psicoterapia gli emolumenti federali per l’accreditamento sono dovuti un’unica volta per tutta la Svizzera (programma di perfezionamento ISFM). Per il perfezionamento per diventare psicologo specialista in psicoterapia, invece, deve essere accreditato ogni singolo ciclo di perfezionamento. Questi costi supplementari sono a carico delle persone in formazione, il che secondo il PSS rappresenta un fattore di costo supplementare non indifferente in una fase già precaria della qualificazione professionale. I 25 partecipanti ritengono quindi che occorra trovare una soluzione più equa per gli emolumenti per le decisioni di accreditamento oppure addossare i costi supplementari allo Stato.

Due partecipanti (Unil, UniBE) ritengono che non bisognerebbe riscuotere emolumenti per l’iscrizione nella banca dati di cui all’articolo 1 e nel registro delle professioni psicologiche (PsyReg), dal momento che queste iscrizioni rappresentano una misura necessaria per garantire la sicurezza dei pazienti. KJF e VPZ ritengono invece che l’ammontare degli emolumenti sia adeguato.

Unil si oppone inoltre all’introduzione di nuovi emolumenti per il rilascio di titoli di studio federali postdiploma e l’iscrizione dei titolari nel registro delle professioni psicologiche: tali emolumenti non figurano infatti nell’elenco dei costi prevedibili secondo l’OEAc-LPPsi.

EFPP osserva che, se fosse riscosso per ogni ciclo di perfezionamento, l’emolumento genererebbe un incentivo finanziario ad ammettere più studenti, il che non va sempre a beneficio della qualità del perfezionamento. Propone pertanto di fissare i costi per l’accreditamento in base al numero di titoli di studio notificati dal relativo ciclo di perfezionamento nel corso del periodo di accreditamento precedente, in modo da distribuire più equamente l’onere sull’insieme degli studenti di tutti i cicli di perfezionamento psicoterapeutico.