Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 61Fedlex · Rapporto sui risultati

3.8 Avamprogetto di revisione parziale dell’ordinanza sul registro LPPsi

3.8.1 Osservazioni contenutistiche generali

Punti principali dei pareri pervenuti

In linea di massima, la maggior parte dei 36 partecipanti che si sono espressi su questo avamprogetto di revisione lo approva, con alcune proposte di completamento o modifica di singole disposizioni.

Osservazioni generali

Systemis ritiene che, in linea di principio, il registro sia uno strumento molto utile e sostiene pienamente un vero controllo e monitoraggio della qualità mediante l’aggiornamento, il rispetto degli standard e una misurazione dell’output orientata al valore utile.

VPZ ritiene che le modifiche siano logiche e accoglie favorevolmente il fatto che sia stralciato «nel settore privato» e di conseguenza non vi sia più alcuna differenza rispetto agli psicologi che lavorano «nel settore pubblico».

3.8.2 Osservazioni sui singoli articoli

3.8.2.1 Articolo 3

Capoverso 1

In merito all’articolo 3 capoverso 1, la CDS e nove Cantoni (AI, BS, GL, GR, NW, OW, SG, TI, VS) fanno notare che, per i motivi già esposti nei commenti all’ordinanza sul registro LPSan e all’ordinanza sul registro LPMed, bisognerebbe inserire il luogo di attinenza e adeguare di conseguenza anche l’allegato.

Capoverso 2 Lettera c

22 partecipanti (ANPP, ATP, AVP, Cerfasy, FH Schweiz, FSP, IBP, KGI, KJF, PBB, pca.acp, SBAP, Systemis, UniZH, VAP, vipp, VPB, ZüPP, M. Aebi, A. Hugentobler, M. Maguhn, L. Vertone) accolgono favorevolmente l’unificazione delle possibilità d’iscrizione nei registri MedReg e PsyReg. È giusto prevedere che i Cantoni che rilasciano autorizzazioni all’esercizio della professione limitate nel tempo possano iscrivere nel registro il termine di scadenza.

Lettera e

21 partecipanti (ANPP, ATP, AVP, Cerfasy, FH Schweiz, FSP, IBP, KGI, KJF, PBB, pca.acp, SBAP, Systemis, UniZH, vipp, VPB, ZüPP, M. Aebi, A. Hugentobler, M. Maguhn, L. Vertone) osservano che, nel MedReg, il nome dello studio medico o dell’azienda, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica sono dati facoltativi. Chiedono un’unificazione dei due registri: l’iscrizione dei dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera e dovrebbe essere facoltativa anche nell’ordinanza sul registro LPPsi.

3.8.2.2 Articolo 19

Capoverso 1 lettera a

In merito al capoverso 1 lettera a, Chirosuisse fa notare che l’emolumento fino a 2000 franchi è alto e dovrebbe essere ridotto di un terzo.

Capoverso 2bis

In merito all’articolo 19 capoverso 2bis, 22 partecipanti (ANPP, ATP, AVP, Cerfasy, FH Schweiz, FSP, IBP, KGI, KJF, PBB, pca.acp, SBAP, Systemis, UniZH, VAP, vipp, VPB, ZüPP, M. Aebi, A. Hugentobler, M. Maguhn, L. Vertone) accolgono favorevolmente il fatto che per il trattamento della domanda e l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 11 capoverso 3 sia riscosso un emolumento a dipendenza dell’onere.

Capoverso 3bis

In merito all’articolo 19 capoverso 3bis, 22 partecipanti (ANPP, ATP, AVP, Cerfasy, FH Schweiz, FSP, IBP, KGI, KJF, PBB, pca.acp, SBAP, Systemis, UniZH, VAP, vipp, VPB, ZüPP, M. Aebi, A. Hugentobler,